RUSSIA E BIELORUSSIA: CLAUSOLA CONTRATTUALE PER IL DIVIETO DI RIESPORTAZIONE

13 Novembre 2024

In conformità alla normativa europea le sanzioni imposte contro la Russia e la Bielorussia includono un divieto specifico per la riesportazione di alcune merci e tecnologie oggetto di sanzione.

Per tutte le operazioni di cessione verso Paesi terzi extracomunitari (fanno eccezione le operazioni verso Paesi partner dell’UE ovvero, Stati Uniti d’America, Giappone, Regno Unito, Corea del Sud, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Islanda), le aziende che esportano determinate tipologie di beni, dovranno inserire all’interno dei loro contratti la cd. “No-Russia clause”/ “No-Bielorussia clause”, il cui contenuto deve essere, in estrema sintesi, quello di vietare all’acquirente la riesportazione di tali prodotti in Russia e/o Bielorussia o per un uso in Russia e/o Bielorussia, prevedendo dei rimedi nel caso in cui la clausola non venisse rispettata (quali penali, risoluzione del contratto o ulteriori rimedi).

Nello specifico, tali divieti per la Russia sono disciplinati dall’articolo 12 octies Reg. n. 833/2014, e sono in vigore nel caso in cui le merci oggetto di esportazione abbiano un codice doganale elencato negli allegati XI, XX, XXXV e XL del Regolamento UE, oppure siano considerabili prodotti comuni ad alta priorità, o armi da fuoco e munizioni elencate all'allegato I del regolamento UE n. 258/2012.

Per quanto riguarda la Bielorussia i divieti, invece, sono disciplinati dall’articolo 8 octies Reg. n.765/2006, e sono in vigore nel caso in cui le merci oggetto di esportazione abbiano un codice doganale elencato negli allegati XVI, XVII, XXVIII, XXX del Regolamento UE, oppure siano considerabili prodotti comuni ad alta priorità, o armi da fuoco e munizioni elencate all'allegato I del regolamento UE n. 258/2012.

A partire dal 21 ottobre 2024, sono stati introdotti nel sistema TARIC specifici codici per il controllo delle esportazioni, che integrano e facilitano l'applicazione uniforme delle restrizioni in tutto il territorio unionale.

I nuovi codici sono i seguenti:

  • Y227: divieto contrattuale di riesportazione verso la Russia;
  • Y230: divieto contrattuale di riesportazione verso la Bielorussia;
  • Y228 e Y231: specificano le esenzioni e condizioni particolari per casi di eccezione;
  • Y229 e Y232: specificano le esenzioni collegate ad appalti pubblici conclusi.

Per ulteriori dettagli si rimanda all’avviso pubblicato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in cui viene reso noto quanto sopra descritto.

Lo Studio resta a disposizione per approfondimenti in materia.

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Junior Advisor
Esperto in Normativa CBAM ed Export Control Compliance, fornisce assistenza specialistica presso lo Studio Carbognani. Effettua docenze presso Enti di formazione e associazioni di categoria quali ACIMAC, AMAPLAST ed UCIMA. Autore di pubblicazioni specialistiche sul portale International News dello Studio Carbognani Srl.
 
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