RUSSIA: A PARTIRE DAL 30 SETTEMBRE DIVIETO DI IMPORTAZIONE DI PRODOTTI SIDERURGICI

25 Settembre 2023

Nell’ambito delle restrizioni in vigore nei confronti della Russia, in relazione al conflitto bellico in essere con l’Ucraina, è opportuno ricordare come, dal 30 settembre 2023, troverà applicazione la lettera d) dell’articolo 3 octies, paragrafo 1, Regolamento (UE) 833/2014, relativo alle restrizioni all’importazione di prodotti che provengono dalla Russia.

 

Nello specifico, la disposizione in parola prevede il divieto di “importare o acquistare […] direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici elencati nell'allegato XVII che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia elencati nell'allegato XVII“ e includerà i seguenti prodotti:

  • ferro, fili e barre di ferro;
  • prodotti laminati, tubi e accessori per tubi;
  • costruzioni e parti di costruzioni;
  • serbatoi o recipienti;
  • ancore, catene, chiodi, viti e bulloni;
  • stufe e radiatori;
  • oggetti per uso domestico o di igiene di ghisa, di ferro o acciaio;
  • qualsiasi lavoro di ferro o acciaio.

 

Il divieto viene applicato, per i prodotti citati, nelle seguenti modalità:

  • A partire dal 30 settembre 2023, per tutti i prodotti dell'allegato XVII del Reg. (UE) 833/2014 contenenti prodotti dell’allegato XVII diversi dai codici NC 7207 11, 7207 12 10 o 7224 90.
  • A partire dal 1°aprile 2024, per tutti i prodotti dell'allegato XVII del Reg. (UE) 833/2014 contenenti prodotti di cui al codice NC 7207 11

 

A tal proposito l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è intervenuta in data 22 settembre 2023, tramite la pubblicazione di un avviso che fornisce maggiori dettagli di natura operativa. L’avviso specifica in particolare che gli operatori economici dovranno fornire la prova attestante il paese di origine, diverso dalla Russia, dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto in un paese terzo. Oltre a ciò, nell’ambito dei controlli doganali potrebbe essere richiesto all’importatore, in caso di controllo documentale, controllo scanner o visita merci, di fornire la prova attestante il paese di origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto in un paese terzo.

Per meglio delineare la natura delle prove sopra menzionate è intervenuta anche la Commissione Europea che ha provveduto ad aggiornare le F.A.Q. relative al Regolamento (UE) 833/2014. Le F.A.Q. indicano come prova idonea a tale scopo il Mill Test Certificate (MTC), sia per i prodotti semilavorati che per i prodotti finiti, tuttavia l’Agenzia all’interno dell’avviso fornisce un ulteriore elenco di documenti che possono essere ritenuti validi alternativamente all’MTC:

  • fatture commerciali;
  • bolle di consegna;
  • certificati di qualità;
  • dichiarazioni dei fornitori a lungo termine;
  • documenti di calcolo e di produzione;
  • documenti doganali del paese esportatore;
  • corrispondenza commerciale;
  • descrizioni di produzione;
  • dichiarazioni del produttore;
  • clausole di esclusione nei contratti di vendita che dimostrano l'origine non russa dei prodotti siderurgici di interesse.

 

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Specializzato in Internazionalizzazione d’impresa, Consulente di associazioni e Unioncamere Lombardia. Relatore in seminari su Classificazione doganale, Tecnica e legislazione doganale, Trasporti, Origine della merce, IVA intracomunitaria ed extracomunitaria.
 
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