In data 31 ottobre 2023 l’Agenzia delle Dogane ha condiviso una nota in cui sottolinea che il divieto di importazione di prodotti siderurgici che incorporano materiali o componenti di origine Russa (Reg. UE 833/2014, art. 3 octies, allegato XVII) si applica anche agli articoli fabbricati prima del 23 giugno 2023.
Tale comunicazione ritratta quanto precedentemente comunicato dalla medesima ADM, la quale aveva ripreso le FAQ della Commissione precisando come la restrizione in oggetto andasse applicata “a partire dal 30 settembre 2023, a condizione che tali prodotti siano stati fabbricati dopo il 23 giugno 2023”.
L’ultimo inciso sopra riportato ha creato dubbi interpretativi circa la possibilità di derogare al divieto di importazione attraverso la produzione di mezzi di prova atti a dimostrare una data di fabbricazione dei prodotti antecedente al 23 giugno 2023.
A seguito di confronto con i competenti servizi della Commissione, ADM ha adesso precisato come, dal momento che il Regolamento di riferimento non prevede espressamente la possibilità di derogare al divieto in questione per prodotti fabbricati in data antecedente a quella di pubblicazione della norma, la misura restrittiva deve ritenersi applicabile a tutti i prodotti siderurgici dettagliati dalla disposizione, a prescindere che essi siano stati prodotti in data antecedente al 23 giugno 2023.