Il Comitato doganale dell’Accordo di libero scambio fra l’UE e la Repubblica di Singapore, con la Decisione 1/2022, ha modificato alcune disposizioni in materia di origine preferenziale della merce.
Oltre a integrazioni e sostituzioni della descrizione dei prodotti, sono state introdotte ulteriori voci e sottovoci all’allegato B, relativo alle lavorazioni a cui i prodotti devono essere sottoposti per poter essere considerati di origine preferenziale negli scambi con Singapore.
Lo Studio rimane a disposizione per approfondimenti in materia.