TRIANGOLAZIONI INTRACOMUNITARIE: ATTENZIONE ALLA FATTURA E AL REVERSE CHARGE

05 Giugno 2026

Con l’interpello n. 111/2026, l’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema delle operazioni triangolari intracomunitarie, chiarendo un aspetto rilevante per gli operatori che acquistano e rivendono beni tra diversi Stati membri.

Il caso riguarda una società tedesca, non stabilita né identificata ai fini IVA in Italia, che acquistava beni da un fornitore polacco e li rivendeva a un cliente italiano. La merce veniva trasportata direttamente dalla Polonia all’Italia, con trasporto curato dalla società tedesca. L’operazione era stata trattata come triangolazione comunitaria: il fornitore polacco fatturava alla partita IVA tedesca e la società tedesca emetteva fattura al cliente italiano, ritenendo applicabile il meccanismo del Reverse charge. Il problema sorge, tuttavia, dal contenuto della fattura emessa verso il cessionario italiano, che non riportava né il riferimento alla triangolazione intracomunitaria, né l’indicazione dell’inversione contabile, né la designazione del cliente italiano quale debitore dell’imposta.

L’Agenzia ha ricondotto l’operazione alla disciplina delle cessioni a catena, prevista dall’art. 36-bis della Direttiva IVA e recepita in Italia dall’art. 41-ter del D.L. 331/1993. In questo schema, quando gli stessi beni sono oggetto di cessioni successive e vengono trasportati direttamente dal primo cedente all’ultimo acquirente, occorre individuare correttamente a quale cessione attribuire il trasporto intracomunitario.

Nel caso esaminato, la società tedesca agiva come operatore intermedio, avendo curato il trasporto e comunicato al fornitore polacco la propria partita IVA tedesca. Di conseguenza, il trasporto doveva essere imputato alla prima cessione, ossia alla vendita tra il fornitore polacco e la società tedesca.

La conseguenza è significativa: la successiva rivendita dalla società tedesca al cliente italiano non può essere qualificata come cessione intracomunitaria, ma come operazione interna in Italia. Secondo l’Agenzia, pertanto, la società tedesca avrebbe dovuto identificarsi ai fini IVA nel territorio dello Stato italiano.

Il chiarimento conferma che, nelle triangolazioni e nelle cessioni a catena, non è sufficiente verificare lo spostamento fisico dei beni, ma è necessario individuare correttamente il soggetto che cura il trasporto, la partita IVA utilizzata e la cessione cui il trasporto deve essere riferito.

Per poter applicare correttamente il regime semplificato delle triangolazioni comunitarie, è necessario che la fattura individui chiaramente il cessionario italiano quale debitore dell’imposta. Nel caso di specie, la mancanza del riferimento al reverse charge e alla designazione del cliente italiano come debitore IVA ha impedito di considerare validamente applicabile la semplificazione.

Anche se il cliente italiano aveva assolto l’IVA mediante inversione contabile, l’operazione è stata comunque riqualificata come cessione interna, con conseguente obbligo di identificazione IVA in Italia per il soggetto tedesco.

Quanto al profilo sanzionatorio, l’Agenzia ha dichiarato inammissibile il quesito, precisando che la valutazione delle eventuali sanzioni richiede accertamenti di fatto demandati agli uffici competenti e non può essere definita tramite interpello.

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Senior Advisor
Esperto in Restrizioni Internazionali, Normativa CBAM ed Export Control Compliance, fornisce assistenza specialistica presso lo Studio Carbognani. Effettua docenze presso Enti di formazione e associazioni di categoria quali ACIMAC, AMAPLAST ed UCIMA. Autore di pubblicazioni specialistiche sul portale International News dello Studio Carbognani Srl.
 
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