Dal 25 settembre 2026 è in vigore una misura di salvaguardia provvisoria sulle importazioni di acciaio magnetico a grani orientati, laminazioni e nuclei di acciaio destinati ai trasformatori. La misura si applica per 155 giorni, fino al 26 febbraio 2027. Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2133 estende la misura anche ai nuclei già incorporati in determinati trasformatori importati nell’Unione, compresi quelli classificati alla voce NC 8504 31 29.
La domanda per gli importatori è immediata: il dazio si calcola sul valore del trasformatore? La risposta è no. Occorre distinguere il prodotto importato.
Prodotti separati: conta il prezzo all’importazione
Per l’acciaio magnetico, le laminazioni e i nuclei importati come prodotti autonomi, il regolamento fissa le soglie di prezzo riportate nell’allegato I. Se il prezzo netto franco frontiera dell’Unione, prima del pagamento del dazio, è inferiore alla soglia applicabile, il dazio di salvaguardia corrisponde alla differenza. La soglia varia anche in base alla disponibilità del relativo contingente tariffario.
Nucleo incorporato: conta il suo peso
Quando il nucleo soggetto alla misura è già incorporato in un trasformatore, si applica una regola diversa: il dazio provvisorio è pari a 1.140 euro per tonnellata di nucleo, equivalenti a 1,14 euro per chilogrammo. Non si confronta quindi il prezzo del trasformatore con le soglie dell’allegato I e non si applica un’aliquota percentuale al valore del prodotto finito.
Per esempio, se un trasformatore contiene un nucleo interessato dalla misura del peso di 10 kg, il dazio di salvaguardia è pari a 11,40 euro per unità. I nuclei incorporati nei trasformatori non sono soggetti ai contingenti previsti per i prodotti importati separatamente.
Cosa verificare prima dell’importazione
Il codice doganale del trasformatore, da solo, non consente di quantificare il dazio. Va verificata anche l’origine non preferenziale: l’articolo 5 esclude dalla misura le importazioni originarie di determinati Paesi. L’importatore deve acquisire dal produttore informazioni attendibili sul materiale e sul peso del nucleo e verificare la classificazione e l’origine non preferenziale della merce. Il peso del nucleo deve essere dichiarato ai fini dell’applicazione della misura.
Il riferimento è l’articolo 1, paragrafi 3 e 6, del Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2133. Trattandosi di una misura provvisoria, è opportuno verificarne l’applicazione al momento di ciascuna operazione.
Lo Studio rimane a disposizione per approfondimenti in materia.