USA: SCADUTA LA SECTION 122, ENTRA IN VIGORE LA 301
In data 24 luglio 2026 è cessata l’applicazione del dazio aggiuntivo generalizzato del 10% introdotto dagli Stati Uniti ai sensi della Section 122. La misura, entrata in vigore il 24 febbraio scorso, aveva infatti una durata massima di 150 giorni e non è stata prorogata. Contestualmente è divenuto operativo un nuovo sistema di dazi adottato dall’Office of the United States Trade Representative (USTR ai sensi della Section 301 del Trade Act del 1974). Il provvedimento interessa le merci originarie di 60 economie, alle quali gli Stati Uniti contestano di non avere introdotto o applicato efficacemente misure volte a impedire l’importazione di prodotti realizzati mediante lavoro forzato.
Non si tratta, tuttavia, di una semplice proroga del dazio Section 122. La nuova misura si fonda su una diversa base giuridica, prevede aliquote differenziate in funzione del Paese di origine e contiene proprie esclusioni e specifiche regole di cumulo.
MERCI ORIGINARIE DELL’UNIONE EUROPEA
Per i prodotti originari dell’Unione europea il nuovo dazio Section 301 non si aggiunge integralmente al dazio ordinario statunitense. La misura è strutturata in modo da portare il livello complessivo del dazio MFN e del dazio Section 301 al 10%.
Di conseguenza, se il dazio ordinario risulta pari allo 0%, si applicherà un dazio Section 301 del 10%; se il dazio ordinario risulta pari al 4%, il dazio aggiuntivo sarà del 6%; se il dazio MFN risulta già pari o superiore al 10%, non sarà dovuto alcun ulteriore dazio Section 301.
Operativamente, le importazioni UE non escluse dovranno essere dichiarate utilizzando:
- il codice 9903.05.39, quando il dazio MFN è inferiore al 10%, applicando la quota necessaria per raggiungere complessivamente tale livello;
- il codice 9903.05.38, quando il dazio MFN è già pari o superiore al 10% e, pertanto, non è dovuto alcun dazio aggiuntivo Section 301.
Per i prodotti soggetti a dazi specifici o composti sarà necessario determinare preventivamente il relativo equivalente ad valorem. Rispetto alla precedente Section 122, che aggiungeva generalmente il 10% al dazio ordinario, il nuovo sistema può quindi determinare una riduzione dell’imposizione complessiva per numerosi prodotti europei.
ESCLUSIONI E VERIFICHE DA EFFETTUARE
Il provvedimento contiene numerose esclusioni generali e specifiche per Paese. Sono esclusi, tra gli altri, i prodotti già assoggettati alle misure Section 232 espressamente individuate, comprese determinate merci dei settori dell’acciaio, dell’alluminio, del rame e dell’automotive, oltre ad aeromobili civili e specifici prodotti energetici, farmaceutici e industriali.
È stata inoltre prevista una lista di esclusioni riservata a determinate merci originarie dell’Unione europea, identificata dal codice 9903.05.97, che comprende specifiche voci relative, tra l’altro, a sughero, seta, pietre preziose e alcuni prodotti chimici e metallurgici.
L’eventuale esclusione non può essere valutata sulla base della sola descrizione commerciale o del settore di appartenenza del prodotto. Occorre verificare puntualmente il codice HTS US applicabile, l’origine non preferenziale, il dazio MFN, le note del Capitolo 99 e l’eventuale assoggettamento ad altre misure commerciali, comprese Section 232, antidumping e dazi compensativi.
È inoltre importante evidenziare che il dazio non dipende dalla prova che il singolo prodotto sia stato realizzato mediante lavoro forzato. La misura è collegata alle politiche attribuite al Paese di origine. A differenza della Section 122, la nuova Section 301 non presenta inoltre una scadenza automatica: i dazi resteranno in vigore fino a quando USTR non ne disporrà la modifica o la cessazione. Per gli esportatori europei diventa pertanto essenziale procedere a un’analisi puntuale per singolo prodotto, evitando di considerare il nuovo 10% come un’aliquota automaticamente applicabile a tutte le merci destinate agli Stati Uniti.
Lo Studio rimane a disposizione per approfondimenti in materia.
