Con la Circolare n. 17/2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito le istruzioni operative sulle nuove modalità dichiarative applicabili alle importazioni di merci di modesto valore vendute a distanza, a seguito dell’introduzione del dazio doganale temporaneo forfettario di 3 euro.
La misura, prevista dal Regolamento (UE) 2026/382, si applica dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028 alle spedizioni di valore intrinseco complessivo non superiore a 150 euro, nell’ambito delle vendite a distanza di beni importati. Contestualmente, viene eliminata la precedente franchigia dai dazi doganali per le spedizioni di valore trascurabile.
Il dazio riguarda, in particolare, le merci importate tramite regime IOSS e le merci contenute in spedizioni postali, purché si tratti di vendite a distanza di beni provenienti da Paesi terzi o territori terzi verso l’Unione europea.
ADM richiama l’attenzione sulla corretta qualificazione dell’operazione: le merci devono trovarsi in un Paese terzo al momento della vendita e il trasporto deve essere effettuato dal fornitore o per suo conto, anche indirettamente. In linea generale, le merci già vincolate al regime di deposito doganale nell’Unione al momento della cessione non rientrano nella nozione di vendita a distanza, salvo che il deposito rappresenti solo una fase logistica successiva a una vendita già conclusa.
La Circolare individua inoltre il dichiarante secondo un criterio gerarchico: prima il soggetto che utilizza il regime IOSS o il relativo rappresentante indiretto; poi il soggetto che applica il regime speciale IVA; successivamente il rappresentante indiretto dell’importatore e, in via residuale, il soggetto in grado di presentare le merci e fornire le informazioni necessarie alle autorità doganali.
Sul piano dichiarativo, il dazio si applica per ciascun “articolo”, normalmente rappresentato da una distinta linea della dichiarazione. Quando si applica il dazio temporaneo, non è consentito il raggruppamento di articoli. Restano utilizzabili i tracciati H7, H6 e H1: H7 per merci non soggette a divieti o restrizioni, H6 su base volontaria per spedizioni fino a 1.000 euro, H1 per i casi più complessi, tra cui merci soggette a restrizioni, accise o misure preferenziali.
ADM conferma anche l’utilizzo dei codici F48 per IOSS, F49 per il regime speciale IVA e F53 per il regime IVA standard. Per le merci dichiarate con tracciato H1 e soggette al dazio forfettario è previsto il codice preferenza “5”; con tracciato H7, invece, il sistema contabilizza automaticamente il dazio di 3 euro mediante codice tributo A00.
Dal 1° novembre 2026 diventeranno obbligatori i nuovi Product Identifier, già facoltativi dal 1° luglio 2026, finalizzati a migliorare tracciabilità, analisi del rischio e controlli sulle merci vendute online.
Particolare attenzione dovrà essere prestata anche alla gestione delle garanzie e dei resi. Per più operazioni o dichiarazioni è obbligatoria la garanzia globale, senza possibilità di riduzione al 30% dell’importo di riferimento per i dazi e-commerce. Inoltre, dopo lo svincolo, non sarà più possibile invalidare la dichiarazione per ottenere il rimborso del dazio di 3 euro in caso di reso o mancato ritiro, salvo le ordinarie ipotesi di rimborso o sgravio previste dal Codice doganale dell’Unione.
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