Il Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM) è stato introdotto dal Regolamento (UE) 2023/956 per applicare un costo alle emissioni di carbonio dei prodotti importati nell'UE. Il suo scopo principale è prevenire la "fuga di carbonio", ovvero il trasferimento della produzione in Paesi con normative ambientali meno rigorose, e incentivare i Paesi esportatori a ridurre le loro emissioni di CO2. Il CBAM rappresenta un elemento chiave negli sforzi dell'UE per combattere il cambiamento climatico e garantire una concorrenza leale tra produttori locali e stranieri.
Nuove FAQ e Linee Guida dalla Commissione Europea
In data 19 luglio e 8 agosto 2024, la Commissione Europea ha pubblicato nuove FAQ sul CBAM, che aggiornano il documento emesso in precedenza e che forniscono nuove delucidazioni sul processo di acquisizione e presentazione dei dati.
Tra queste, alcune risultano particolarmente rilevanti per i dichiaranti e gli importatori:
• FAQ n. 30: viene chiarita la definizione di "spedizione" per quanto riguarda le esenzioni relative a spedizioni di valore pari o inferiore a 150 euro. Si specifica che si tratta di prodotti inviati simultaneamente da un esportatore a un destinatario con un unico documento di trasporto o fattura. Spedizioni separate, anche se dallo stesso mittente allo stesso destinatario, sono considerate individualmente;
• FAQ n.45: conformemente all'Articolo 9(3) del Regolamento di Esecuzione CBAM, viene specificato che i dichiaranti possono richiedere modifiche ai loro rapporti CBAM dopo la scadenza di due mesi, a condizione che possano giustificare la necessità di tali modifiche;
• FAQ n. 74: fornisce indicazioni su come agire in scenari in cui il fornitore non dovesse fornire le informazioni necessarie entro il termine di presentazione della relazione. In primo luogo la Commissione sottolinea l'importanza di una stretta collaborazione tra produttori di Paesi terzi e dichiaranti per garantire la completezza e l'accuratezza dei rapporti CBAM. I dichiaranti sono responsabili della completezza e dell'accuratezza dei rapporti CBAM e possono essere soggetti a sanzioni in caso di non conformità o di presentazione di rapporti imprecisi. Tuttavia, viene specificato che gli importatori avrebbero la possibilità di evitare potenziali sanzioni, qualora riuscissero a dimostrare di aver utilizzato ogni mezzo ragionevole per ottenere le informazioni richieste dai produttori, anche tramite documentazione che attesti i tentativi di richiesta. Successivamente l’autorità nazionale valuterà se i dichiaranti hanno fatto il possibile per rispettare l'obbligo di presentare rapporti completi e accurati e potrebbero considerare tali difficoltà nell’applicazione delle predette sanzioni. Previa dimostrazione di quanto sopra riportato, gli importatori, nell’impossibilità di ottenere dati reali, avrebbero la possibilità di utilizzare valori predefiniti.
• FAQ n. 75: chiarisce l'uso dei valori predefiniti per determinare le emissioni dei beni importati nell'UE durante il periodo transitorio del CBAM.
Implicazioni per i Dichiaranti e Azioni Consigliate
Con tali aggiornamenti risulta chiaro che la gestione dei rapporti CBAM richieda un'attenta pianificazione e una stretta collaborazione con i fornitori; pertanto è consigliabile che i dichiaranti CBAM si assicurino di ottenere dati accurati sulle emissioni incorporate nei beni importati e di rispettare tutte le scadenze regolamentari.
Con l’obiettivo di assistere le aziende in difficoltà nel reperire i dati reali dai produttori, lo Studio segnala l’attivazione di un nuovo servizio di assistenza finalizzato a creare un set di prove che potranno essere utilizzate come strumento di difesa contro le sanzioni.
Lo Studio rimane a disposizione per maggiori informazioni e approfondimenti in materia.