UE-USA: ADM CHIARISCE LA PROVA DELL’ORIGINE PER ACCEDERE AL NUOVO TRATTAMENTO TARIFFARIO

09 Luglio 2026

Con Avviso del 7 luglio 2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito le prime indicazioni operative in materia di prova dell’origine per le merci statunitensi, nell’ambito del nuovo quadro tariffario introdotto dai Regolamenti (UE) 2026/1422 e 2026/1455. Il chiarimento arriva nelle more della pubblicazione di un documento di orientamento della Commissione europea destinato agli Stati membri, relativo all’applicazione del nuovo articolo 59-bis del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

La questione è particolarmente rilevante per le imprese che importano merci dagli Stati Uniti e intendono beneficiare del trattamento tariffario previsto dal Regolamento (UE) 2026/1455. ADM ricorda che l’origine delle merci deve essere determinata secondo le regole di origine non preferenziale previste dal Codice doganale dell’Unione.

Un primo elemento importante riguarda la documentazione: la Commissione ha precisato che non è stato previsto uno specifico certificato di origine, rilasciato dalle autorità statunitensi, da utilizzare obbligatoriamente ai fini dell’applicazione del nuovo regime. Resta quindi valido il principio della libera prova dell’origine. Ciò significa che spetta all’importatore fornire documentazione idonea a dimostrare che le merci siano effettivamente di origine statunitense.

Pur non essendo obbligatorio, ADM evidenzia che può essere utile acquisire un certificato di origine non preferenziale rilasciato dalle competenti autorità statunitensi. Tale documento dovrebbe essere accompagnato dalla prova che le merci siano state trasportate direttamente dagli Stati Uniti all’Unione europea.

Il tema del trasporto diretto assume quindi un ruolo centrale. Se la merce non arriva direttamente dagli Stati Uniti, ma attraversa Paesi terzi, l’importatore dovrà dimostrare che i beni sono rimasti sotto vigilanza doganale oppure, se immagazzinati o frazionati in altri Paesi, che non hanno subito modifiche diverse da quelle necessarie alla loro conservazione o all’apposizione di marchi, etichette o sigilli.

In questi casi, la prova potrà essere fornita tramite certificato di non manipolazione o altra documentazione di trasporto o commerciale idonea a ricostruire il percorso della merce e le condizioni in cui è stata mantenuta durante il transito.

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