Tramite l’ordinanza 11346/2023 depositata il 2 Maggio 2023, la Corte di Cassazione si è espressa sul tema della rilevanza delle clausole Incoterms® ai fini della determinazione del luogo di consegna della merce. Nello specifico, focalizzandosi sul termine di resa Ex-Works (EXW), i giudici hanno stabilito che tale clausola, inserita all’interno di un contratto di compravendita di beni con movimentazione di merce fra due Paesi comunitari, è utilizzabile per individuare la giurisdizione in caso di controversie fra i soggetti coinvolti.
Il caso oggetto della sentenza riguarda uno scambio di merce tra due aziende comunitarie (cedente italiano e cessionario francese), per la quale è sorta una controversia dovuta al mancato pagamento di una fornitura. Entrambe le parti coinvolte hanno concordato di apporre, all’interno di fatture commerciali e ordini, la dicitura “EXW Italy” e le Sezioni Unite, nel momento di stabilire il foro competente adibito alla risoluzione della controversia, hanno riconosciuto la giurisdizione del giudice italiano, in quanto il luogo di consegna concordato fra le parti era lo stabilimento del venditore.
In riferimento alla casistica i giudici hanno quindi:
Data l’importanza della sentenza e i potenziali risvolti sopra riportati, si ricorda come sia sempre consigliabile, per le aziende, utilizzare i termini di resa Incoterms® tenendo in considerazione, oltre agli elementi “diretti”, anche le conseguenze implicite.
I possibili accorgimenti, al fine di assicurare una maggior tutela nello svolgimento delle operazioni, sono di indicare, nella documentazione contrattuale, una dicitura che, in caso di controversia, possa esplicitare chiaramente il foro competente, oppure una dicitura che possa limitare il significato dell’Incoterms®, in modo tale da specifica espressamente che il luogo di consegna concordato sia legato a tali aspetti di natura giudiziaria.
Lo Studio rimane a disposizione per approfondimenti in materia.
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