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ACCIAIO: DAL 1° OTTOBRE VA DICHIARATO IL PAESE DI FUSIONE E COLATA

02 Settembre 2026

Dal 1° ottobre 2026 entreranno in applicazione i nuovi obblighi di tracciabilità previsti per le importazioni dei prodotti siderurgici soggetti al Regolamento (UE) 2026/1384. Gli importatori dovranno indicare nella dichiarazione doganale il Paese nel quale l’acciaio è stato fuso e colato (Country of melt and pour). Tale informazione dovrà essere supportata, in via principale, da un Mill Test Certificate (MTC), ossia il certificato di collaudo dell’acciaieria, contenente sia il Paese di fusione e colata sia il relativo numero di colata (heat number).

Il nuovo adempimento si inserisce nel quadro delle misure europee a tutela del settore siderurgico, già esaminato nel nostro precedente approfondimento del 1° luglio 2026, dedicato all’introduzione dei nuovi contingenti tariffari e del dazio del 50% applicabile alle importazioni eccedenti le quantità disponibili.

Il 31 agosto 2026 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963, del 28 agosto 2026, che definisce la documentazione richiesta e introduce una fase transitoria. Fino al 30 settembre 2027, qualora il Mill Test Certificate non sia disponibile o non riporti tutti i dati necessari, le Autorità doganali potranno accettare anche altri documenti, purché consentano di individuare il Paese di fusione e colata e il numero di colata. Potranno essere utilizzati, tra gli altri, fatture, documenti di consegna, certificati di qualità, ordini o contratti di acquisto, dichiarazioni a lungo termine dei fornitori, documenti produttivi o contabili, documenti doganali del Paese esportatore e corrispondenza commerciale. Dal 1° ottobre 2027, tali documenti potranno invece essere utilizzati soltanto come elementi complementari al Mill Test Certificate, che diventerà pertanto il documento di riferimento necessario. L’obbligo riguarda i prodotti siderurgici compresi nel nuovo regime UE e si applica anche alle forniture provenienti dai Paesi dello Spazio economico europeo, pur essendo queste escluse dal sistema dei contingenti tariffari.

Il Paese di fusione e colata costituisce un’informazione distinta dall’origine doganale della merce: non sostituisce il “made in” e non determina direttamente il contingente applicabile o il dazio. Si tratta, tuttavia, di un dato dichiarativo e documentale obbligatorio, finalizzato a garantire la tracciabilità della catena di approvvigionamento e a contrastare possibili fenomeni di elusione. Gli operatori interessati dovranno quindi verificare preventivamente i codici doganali dei prodotti importati e richiedere ai fornitori la documentazione necessaria prima della spedizione.

Il nuovo regime europeo stabilisce contingenti tariffari per complessivi 18,3 milioni di tonnellate annue e l’applicazione di un dazio del 50% sulle quantità importate oltre i contingenti disponibili.

Lo Studio rimane a disposizione per approfondimenti in materia.

Senior Advisor
Esperto in Restrizioni Internazionali, Normativa CBAM ed Export Control Compliance, fornisce assistenza specialistica presso lo Studio Carbognani. Effettua docenze presso Enti di formazione e associazioni di categoria quali ACIMAC, AMAPLAST ed UCIMA. Autore di pubblicazioni specialistiche sul portale International News dello Studio Carbognani Srl.
 
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