Nell’anno 2023 la Romania al fine di contrastare l’evasione fiscale, il divario dell’IVA ed il commercio illegale ha introdotto un sistema elettronico (RO E-Transport) con l’obiettivo di monitorare alcune tipologie di operazioni; queste si sostanziano nel trasporto di merci movimentate in ambito comunitario, il trasporto di merci soggette ad operazioni doganali, il trasporto interno ed il transito all’interno del territorio rumeno.
Il sistema si applica ai veicoli di peso pari e superiore a 3,5 tonnellate con specifici carichi di merci ad alto rischio fiscale. L’identificazione dei trasporti avviene tramite un codice UIT, elemento che deve essere in possesso del vettore durante il trasporto della merce unitamente al documento di trasporto utilizzato.
Tutti i trasporti di merci con rischio fiscale elevato, che superano un peso totale di 500 kg o un valore totale di 10.000 LEU, devono essere registrati nel sistema RO E-Transport.
Inoltre, è importante far presente che la responsabilità della dichiarazione nel sistema RO E-Transport e della generazione del codice UIT ricade su diversi attori a seconda del tipo di operazione di trasporto, come il fornitore, il destinatario, l'esportatore o l'importatore. Il mancato rispetto di queste disposizioni può portare a sanzioni significative; l’associazione di categoria rumena ha comunicato che dal 1°luglio 2024 saranno applicabili le sanzioni pecuniarie previste (comprese tra i 1.000 e i 2.000 euro) per la mancata dichiarazione.
L'elenco delle merci con rischio fiscale che devono essere dichiarate nel sistema di trasporto elettronico RO è il seguente:
- ortaggi, piante, radici e tuberi, alimenti, secondo i codici NC da 0701 a 0714;
- frutti commestibili; scorze di agrumi o di meloni, secondo i codici NC da 0801 a 0814;
- bevande, bevande alcoliche e aceti (sono esclusi i prodotti sottoposti ad accisa che viaggiano in regime di accisa sospensivo), secondo i codici NC da 2201 a 2208;
- sale; zolfo; terra e pietre; calce e cemento, secondo i codici NC 2505 e 2517;
- indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia, secondo i codici NC da 6101 a 6117;
- indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, secondo i codici NC da 6201 a 6212 e i codici NC da 6214 a 6217;
- calzature, ghette e altri articoli simili; parti di tali merci, secondo i codici NC da 6401 a 6405;
- ghisa, ferro e acciaio, secondo i codici NC 7213 e 7214.