AEO: OBBLIGO DI AUTOMONITORAGGIO ENTRO IL 31 LUGLIO

25 Luglio 2024

A norma dell’articolo 23, paragrafo 5, e dell’articolo 38, paragrafo 1 del Codice Doganale dell'Unione (CDU), lo status di Operatore Economico Autorizzato (AEO) è soggetto a monitoraggio continuo da parte delle amministrazioni doganali, con lo scopo di individuare precocemente eventuali segnali di non conformità. Ciò garantisce che l’operatore economico continui a rispettare i criteri stabiliti nel corso del tempo, potendo quindi usufruire dei molteplici vantaggi garantiti dal titolo di AEO.

Parallelamente al controllo svolto dalle autorità doganali, che esso possa essere un controllo puramente documentale o un accertamento in luogo, è in realtà l’operatore economico che svolge un ruolo primario nel processo di monitoraggio periodico. 

È infatti necessario per l’operatore, tramite controlli interni che monitorano i propri processi aziendali, cogliere un qualsiasi cambiamento che potrebbe influire sul mantenimento dell’autorizzazione AEO ed informare l’amministrazione doganale, tramite report di automonitoraggio annuale (con scadenza al 31 luglio) seguendo l’obbligo previsto dall’articolo 23 paragrafo 2 del CDU che riporta:

“Il destinatario della decisione informa senza indugio le autorità doganali in merito a eventuali fattori emersi dopo l’adozione della decisione e potenzialmente in grado di incidere sul mantenimento o sul contenuto di quest’ultima “.

 

Lo Studio ricorda quindi l’imminente scadenza al 31 luglio 2024 per la presentazione del report, rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento in materia.

 

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Iscritto all'albo dei Doganalisti. Consulente di Unione Parmense degli Industriali, FIASA, Confindustria Alto Milanese, Confindustria Romagna, NIBI e Unioncamere Lombardia. Consulente anche di numerose Associazioni Confindustriali di Categoria come ANCMA, ACIMAC, UCIMA e AMAPLAST. Siede al tavolo degli esperti di legislazione doganale di Confindustria a Roma.
 
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