CLASSIFICAZIONE DOGANALE - FORNO A MICROONDE

15 Marzo 2024

L’inquadramento del prodotto oggetto di analisi è riconducibile al Capitolo 85 della Tariffa doganale comunitaria (Regolamento n. 2658/87, aggiornata al 1° gennaio 2024 dal Regolamento (UE) 2023/2364), all’interno del quale sono collocati i prodotti riconducibili alla seguente descrizione “Macchine, Apparecchi e Materiale elettrico e loro parti; Apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, Apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi Apparecchi”.

Entrando più nello specifico ci si sofferma poi sulla voce doganale 8516 "Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545".

L’analisi, all’apparenza semplice, ricondurrebbe alla nomenclatura combinata 8516 50 00 (di seguito si riporta uno stralcio della tariffa doganale in vigore):

.

Risulta però necessario, prima di attribuire un qualsiasi codice doganale, basarsi sulla prima regola generale per l’interpretazione della nomenclatura combinata:

"I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note."

Il forno oggetto della presente analisi quali caratteristiche presenta? Il libretto di istruzioni riporta le seguenti informazioni: "destinato all’uso domestico: per cuocere, arrostire, grigliare o riscaldare cibi."

In riferimento all’analisi di interesse si specifica come il prodotto non sia più inquadrabile in una categorizzazione di microonde la cui natura è solo quella di riscaldare i cibi, ma trova contestualizzazione nella più ampia famiglia dei forni domestici, a cui appartengono tutte le funzioni appena citate.

La terza regola generale per l’interpretazione della nomenclatura combinata asserisce che "la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale".

A seguito dell’analisi sopra riportata ne consegue che la voce doganale 8516 50 non risulta la più specifica in relazione al prodotto di interesse.

La corretta sottovoce doganale è quindi da individuare nella 8516 60 relativa ad "altri forni". Escludendo poi successivamente le cucine, i fornelli, le griglie e i forni da fissare, il prodotto che riproduce diverse funzioni, tra cui quella di microonde deve essere classificato con il codice doganale 8516 60 90.

 

Lo Studio notifica che il presente parere di classificazione doganale non è da considerarsi vincolante ai fini della normativa.     In ambito comunitario, per ottenere un parere vincolante è necessario richiedere l’ottenimento dell’Informazione Tariffaria vincolante (I.T.V.)

 

 

 

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Senior Advisor
Responsabile del reparto di Classificazione Doganale e di Analisi delle misure restrittive nei confronti di Paesi extra Europei. Docente di numerosi corsi di formazione in materia di Fiscalità intracomunitaria e di compilazione dei modelli Intrastat.
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