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La novità principale riguarda le cadenze: per il legno e i prodotti già ricompresi nell'EUTR, l'EUDR si applicherà dal 30 dicembre 2026 ; per le micro e piccole imprese che commercializzano prodotti dell'Allegato I, la decorrenza è fissata al 30 giugno 2027 .
Resta centrale il portale TRACES , ma gli obblighi sono concentrati sugli operatori “a monte”: la Dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDS) è richiesta a chi effettua la prima immissione sul mercato UE (importazioni extra UE o prima immissione di merce nazionale), che deve comunicare ai clienti professionali il numero di riferimento e utilizzare anche in caso di esportazione extra UE. A valle si riduce la circolazione dei codici DDS: l'obbligo di conservazione resta in capo ai soli acquirenti diretti dell'operatore che ha presentato il DDS iniziale; gli operatori a valle non PMI non devono presentare DDS, ma devono comunque registrarsi su TRACES.
Sono previste inoltre soluzioni semplificate per micro e piccoli operatori primari (in particolare in Paesi a basso rischio) e, per il comparto carta, l'esclusione dei prodotti editoriali (libri, giornali, stampe e simili). Entro il 30 aprile 2026 la Commissione valuterà gli impatti e l'eventuale necessità di ulteriori correttivi. Resta fermo che l'EUTR continuerà ad applicarsi per tutto il 2026, con controlli sul legno e derivati che proseguiranno regolarmente.
Lo Studio Carbognani continuerà a monitorare gli sviluppi sulla tematica al fine di fornire supporto utile alle Aziende interessate dal Regolamento.
In data 17 dicembre 2025, il Parlamento europeo ha approvato il provvedimento che modifica ilRegolamento UE 2023/1115 (EUDR), introducendo alcune semplificazioni e soprattutto rinviandone l'applicazione di 12 mesi. Il testo, avviato su proposta della Commissione del 21 ottobre, sarà pubblicato a breve in Gazzetta Ufficiale come Regolamento.
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La linea segnata da questa proposta determina due novità fondamentali:
- Rinvio di 12 mesi per l’applicazione del regolamento: gli Operatori, ritenuti non ancora pienamente consapevoli e in linea con gli obblighi da dover rispettare, avranno ulteriore tempo per poter allineare le proprie posizioni. Gli obblighi per le grandi e medie imprese diverranno attuativi dal 30 dicembre 2026; contestualmente alla linea odierna, invece, le piccole e medie imprese sono rinviate di ulteriori sei mesi, dunque fino al 30 giugno 2027;
- Ridefinizione della catena di responsabilità in materia di due diligence: il Parlamento chiede che l’obbligo e la responsabilità di presentare la dichiarazione di due diligence spettino esclusivamente all’Operatore che immette per primo il prodotto sul mercato dell’Unione. Tutti i soggetti a valle, inclusi distributori e commercianti, verrebbero esonerati dall’obbligo di presentare proprie dichiarazioni. Per le micro e piccole imprese, inoltre, è prevista una dichiarazione semplificata “una tantum”, anziché dichiarazioni ripetute per ciascun lotto. Ulteriore alleggerimento per queste imprese che potrebbero, in fase di redazione di due diligence, evitare l’onere della geolocalizzazione potendo inserire l’indirizzo postale dei terreni o degli stabilimenti da cui provengono i prodotti interessati.
Con Parlamento e Consiglio ormai allineati su testi, i negoziati interistituzionali per definire la versione finale del regolamento si annunciano relativamente rapidi. L’imperativo politico è chiaro: chiudere la revisione entro la fine del 2025, per evitare che, in assenza di un accordo, torni automaticamente in vigore il calendario originario, più stringente e gravoso per le imprese.
Lo Studio Carbognani continuerà a monitorare gli sviluppi sulla tematica al fine di fornire supporto utile alle aziende interessate dal Regolamento.
In data 26 novembre, l’Europarlamento ha adottato a larga maggioranza la proposta del Consiglio europeo sul rinvio e conseguente semplificazione del Regolamento UE 1115/2023 (EUDR). Sottolineando che seguiranno ulteriori passaggi per far diventare ufficiale la predetta proposta, il Partito Popolare Europeo (PPE), coadiuvato dall’ala conservatrice e moderata, continua ad insistere sulla volontà di introdurre modifiche al testo del Regolamento, al fine di introdurre un netto ridimensionamento per ciò che riguarda l’iter burocratico e procedurale.
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Dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale del testo, le grandi aziende avranno ora tempo fino al 30 dicembre 2025 per adeguarsi al regolamento, mentre per le piccole e medie imprese questo obbligo è ulteriormente posticipato al 30 giugno 2026.
Sono stati approvati anche alcuni regolamenti aggiuntivi che introducono una nuova categoria di rischio rispetto alle 3 già presenti (basso, medio, alto), la categoria “senza rischio”. I Paesi presenti all’interno della stessa saranno soggetti a requisiti meno rigorosi rispetto alle altre categorie, disponendo di aree forestali in sviluppo stabile o crescente.
Per approfondimento rimandiamo al precedente articolo pubblicato in data 3 ottobre 2024.
Lo Studio rimane a disposizione per maggiori informazioni in materia.
Nella giornata di giovedì 14 novembre il Parlamento Europeo ha approvato la proposta della Commissione per posticipare l’entrata in vigore del regolamento EUDR.
La richiesta della Commissione era originariamente nata dopo una raccolta di feedback da parte di Partner Internazionali, che segnalavano un grado di preparazione inadeguato in vista della, oramai, vecchia scadenza proposta.