A seguito della recente pubblicazione del decreto legislativo correttivo del D. Lgs. 141/2024, sono state introdotte importanti modifiche al sistema sanzionatorio doganale, in particolare per quanto riguarda il reato di contrabbando.
Le novità si inseriscono nel più ampio processo di riforma della normativa doganale italiana, avviato con l’entrata in vigore delle DNC (Disposizioni Nazionali Complementari), disciplinate dallo stesso D. Lgs. 141/2024. Come evidenziato in precedente approfondimento, la riforma ha segnato una svolta nella regolamentazione delle operazioni doganali, stabilendo, in particolare, il riordino del sistema sanzionatorio.
Si ricorda come il D. Lgs, a partire dal 4 ottobre 2024, aveva introdotto una soglia, calcolata distintamente fra dazio doganale e IVA, tramite la quale l’Agenzia delle Dogane aveva l’obbligo di segnalare la notizia del reato di evasione alla Procura europea (EPPO): nello specifico l’obbligo scattava al superamento della soglia di Euro 10.000. Successivamente, in caso di notifica, sarebbe stata la Procura stessa a valutare il reato e confermarne o meno l’iniziale rilevanza penale.
In base alle modifiche introdotte, solamente per l’IVA, la nuova soglia viene fissata ad Euro 100.000. Viene invece confermata la soglia di Euro 10.000 per il dazio doganale.
Altra novità riguarda la possibilità di estinguere il reato, introdotta dal D. Lgs 141/2024 con l’articolo 112, tramite la quale è possibile evitare la sanzione penale attraverso il pagamento dei tributi e con una sanzione variabile fra il 100% e il 200% del tributo stesso.
Con le recenti novità tale opzione non prevede più la fattispecie della confisca della merce, inizialmente prevista con la prima versione del D. Lgs.
Da ultimo sono state apportate modifiche anche alle circostanze aggravanti, disciplinate dall’articolo 88 del D. Lgs.
Lo Studio rimane a disposizione in caso di approfondimenti in materia.