Il Regolamento europeo contro la deforestazione (EUDR) rappresenta una delle sfide più significative degli ultimi anni per le imprese che operano nel commercio internazionale di materie prime e prodotti derivati. Dopo mesi di dibattito politico, l’Unione Europea ha confermato l’applicabilità del Regolamento al 30 dicembre 2025 per le aziende “non PMI” e al 30 giugno 2026 per le aziende “PMI”.
Il regolamento introduce requisiti stringenti: i prodotti interessati – legno, carta, gomma, cacao, caffè, soia, olio di palma, bovini e derivati – potranno essere immessi sul mercato europeo o esportati dall’Unione solo se conformi a criteri di legalità e garantiti come “deforestation-free”.
Negli ultimi mesi la Commissione ha pubblicato linee guida aggiornate che chiariscono diversi punti rimasti controversi. È stato definito il regime transitorio per il legno già soggetto all’EUTR, valido fino al 31 dicembre 2028, ed è stata introdotta una prima classificazione dei Paesi per livello di rischio, destinata a modulare la frequenza e la profondità dei controlli. Inoltre, sono state fornite indicazioni specifiche sugli imballaggi: qualora siano commercializzati come prodotti autonomi rientrano pienamente nel campo di applicazione del regolamento, mentre ne restano esclusi se impiegati esclusivamente per il sostegno o la protezione di altre merci.
Il sistema informatico predisposto per la gestione delle dichiarazioni è già attivo e consente di testare procedure e caricamenti in un ambiente di formazione. Le imprese hanno quindi a disposizione strumenti operativi concreti, seppure non privi di complessità tecniche. Ciò che deve preoccupare, tuttavia, è il fattore tempo: quattro mesi sono un periodo estremamente ridotto se rapportato alla complessità delle filiere globali e alla necessità di raccogliere dati dettagliati, verificare i fornitori, organizzare procedure interne e formare il personale coinvolto. Ogni settimana persa oggi, riduce drasticamente la possibilità di arrivare preparati.
Siamo dunque entrati in una fase che può essere definita di “zona limite”. Chi avvia adesso un percorso strutturato ha ancora la possibilità di rispettare le scadenze e garantire la propria operatività senza interruzioni; chi sceglierà di attendere rischia invece di compromettere la continuità delle forniture, con conseguenze che vanno dai blocchi doganali alle sanzioni amministrative, fino a danni reputazionali difficilmente sanabili.
Per le imprese europee il messaggio non potrebbe essere più chiaro: la conformità all’EUDR non sarà una scelta, ma un requisito imprescindibile di accesso ai mercati. Prepararsi subito significa trasformare un obbligo normativo in un vantaggio competitivo, mentre ritardare equivale a esporsi consapevolmente a rischi gravi e concreti.
Lo Studio resta a disposizione per creare opportune procedure aziendali.