Negli ultimi mesi si è diffusa l’interpretazione secondo cui le medie imprese avrebbero beneficiato, al pari delle micro e piccole, del periodo transitorio previsto dal Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR), potendo quindi applicare il nuovo sistema di dovuta diligenza solo a partire dal 30 giugno 2026. Una nuova interpretazione consolidata dei testi normativi, supportata anche dalle FAQ pubblicate dalla Commissione europea, ha tuttavia chiarito che questa estensione temporale riguarda esclusivamente le micro e piccole imprese, e non le medie.
In base all’articolo 38, paragrafo 3 del Regolamento, come modificato dal Reg. (UE) 2024/3234, la data generale di applicazione rimane fissata al 30 dicembre 2025.
Solo per le micro e piccole imprese è previsto un rinvio di sei mesi, fino al 30 giugno 2026.
Le medie imprese, pur essendo considerate “PMI” ai fini degli obblighi sostanziali, devono adeguarsi alla stessa data delle grandi imprese.
In altre parole, la nuova interpretazione non introduce un cambiamento formale del testo di legge, ma precisa il suo reale ambito applicativo, correggendo una lettura troppo estensiva inizialmente diffusa nel settore.
Le medie imprese dovranno quindi:
- Applicare la due diligence completa a partire dal 30 dicembre 2025;
- Presentare la dichiarazione di dovuta diligenza (DDS) nel sistema informativo TRACES;
- Mantenere i registri e le prove documentali per almeno cinque anni.
Resta comunque confermato il regime proporzionato riconosciuto alle PMI, che consente alle medie di operare con modalità semplificate rispetto alle grandi imprese.
Rimaniamo altresì in attesa di ulteriori risvolti in merito alla pubblicazione della proposta semplificativa, al vaglio della Commissione Europea.
Lo Studio rimane a disposizione per approfondimenti in materia.