EUDR: IL NUMERO DI RIFERIMENTO DDS CONVENZIONALE

13 Novembre 2025

In data 11 novembre, la Commissione europea ha pubblicato una nota in cui si definisce il “numero di riferimento DDS convenzionale” che operatori economici potranno utilizzare per semplificare le operazioni di esportazione e reimportazione di prodotti “transitori” ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR). Si tratta di prodotti che sono stati inizialmente immessi sul mercato dell’Unione durante il periodo transitorio, ossia tra l’entrata in vigore del regolamento, il 29 giugno 2023, e la sua effettiva applicazione. Il numero convenzionale, identificato come “99EU999999999999”.

Il suo utilizzo è ammesso nelle dichiarazioni doganali relative a esportazioni o reimportazioni in regime di immissione in libera pratica, a condizione che il prodotto o un suo derivato sia stato effettivamente immesso sul mercato UE durante il periodo transitorio e che l’operatore sia in grado di fornire prove documentali che lo attestino. Tali prove possono includere dichiarazioni doganali, fatture, documenti di trasporto o altri elementi che dimostrino in modo verificabile l’immissione originaria sul mercato. Non è necessario registrare il numero nel sistema informativo TRACES, poiché può essere impiegato direttamente “tal quale” nelle dichiarazioni doganali, purché l’operatore rispetti i requisiti sopra indicati.

Il numero di riferimento DDS convenzionale può essere inoltre utilizzato congiuntamente ai normali numeri DDS per le spedizioni che comprendono sia prodotti transitori sia prodotti immessi sul mercato dopo il periodo transitorio. In questi casi, entrambi i numeri possono figurare nella stessa dichiarazione doganale, semplificando la gestione amministrativa delle partite miste.

Le autorità competenti e doganali monitorano e verificano l’utilizzo del numero convenzionale attraverso i sistemi doganali, potendo richiedere in qualsiasi momento le prove che attestino l’immissione del prodotto sul mercato durante il periodo transitorio. Pertanto, gli operatori sono tenuti a conservare per almeno cinque anni la documentazione che dimostri la conformità dei prodotti alle condizioni previste.

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Iscritto all'albo dei Doganalisti. Consulente di Unione Parmense degli Industriali, FIASA, Confindustria Alto Milanese, Confindustria Romagna, NIBI e Unioncamere Lombardia. Consulente anche di numerose Associazioni Confindustriali di Categoria come ANCMA, ACIMAC, UCIMA e AMAPLAST. Siede al tavolo degli esperti di legislazione doganale di Confindustria a Roma.
 
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