In data 17 ottobre 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento (UE) 2025/2083, che modifica il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM). Le nuove disposizioni entreranno in vigore tre giorni dopo la pubblicazione e saranno pienamente applicabili a partire dal 1° gennaio 2026, con alcune scadenze operative differite al 2027.
Questa riforma rappresenta un passaggio fondamentale verso la semplificazione degli oneri amministrativi e l’allineamento con l’EU ETS, garantendo al tempo stesso l’integrità ambientale dello strumento.
Di seguito le principali novità introdotte:
Esenzione de minimis
Introdotta una soglia unica basata sulla massa di 50 tonnellate/anno per ferro, acciaio, alluminio, fertilizzanti e cemento. Gli importatori al di sotto di questo limite sono esentati dagli obblighi CBAM. Restano esclusi idrogeno ed elettricità.
Dichiarazioni annuali e delega
La dichiarazione CBAM diventa annuale, con scadenza al 30 settembre dell’anno successivo. Gli operatori possono ora delegare gli adempimenti a un CBAM Representative o a terzi qualificati.
Metodi di calcolo semplificati
Oltre ai valori effettivi, sono ammessi i valori predefiniti forniti dalla Commissione. Solo i valori effettivi devono essere oggetto di verifica da parte di verificatori accreditati.
Prezzo del carbonio nei Paesi terzi
Gli importatori potranno detrarre dal numero di certificati CBAM i costi di carbonio già sostenuti in Paesi terzi, anche tramite prezzi predefiniti annuali del carbonio che saranno pubblicati dalla Commissione.
Certificati CBAM
- Inizio acquisti: dal 1° febbraio 2027 per le emissioni del 2026.
- Copertura trimestrale: obbligo ridotto dal 80% al 50% delle emissioni importate.
- Restituzione certificati: entro il 30 settembre di ogni anno.
- Riacquisto certificati: entro il 31 ottobre.
- Cancellazione automatica: il 1° novembre di ogni anno.
Sanzioni più proporzionate
In caso di inadempienza, le sanzioni ricalcano quelle dell’EU ETS, ma le autorità competenti potranno ridurle se l’errore è minore o non intenzionale.
Il nuovo assetto del CBAM rappresenta una semplificazione sostanziale per le aziende importatrici, che beneficeranno di minori oneri amministrativi grazie all’esenzione massica e alla dichiarazione annuale e maggiore flessibilità con l’uso dei valori predefiniti. Al contempo, il meccanismo mantiene saldo il suo obiettivo: evitare la rilocalizzazione delle emissioni e garantire condizioni di concorrenza leale all’interno del mercato europeo.
La Commissione europea è ora chiamata ad adottare gli atti non legislativi per definire nel dettaglio:
- la metodologia di calcolo dei valori predefiniti;
- i prezzi predefiniti del carbonio nei Paesi terzi;
- le regole operative della piattaforma centrale per la vendita e il riacquisto dei certificati.
Lo Studio Carbognani continuerà a monitorare l’evoluzione del quadro normativo CBAM, offrendo aggiornamenti tempestivi e assistenza alle imprese per una corretta applicazione delle nuove disposizioni.