CBAM: ARRIVA LA SEMPLIFICAZIONE UFFICIALE

17 Ottobre 2025

In data 17 ottobre 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento (UE) 2025/2083, che modifica il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM). Le nuove disposizioni entreranno in vigore tre giorni dopo la pubblicazione e saranno pienamente applicabili a partire dal 1° gennaio 2026, con alcune scadenze operative differite al 2027.

Questa riforma rappresenta un passaggio fondamentale verso la semplificazione degli oneri amministrativi e l’allineamento con l’EU ETS, garantendo al tempo stesso l’integrità ambientale dello strumento.

Di seguito le principali novità introdotte:

Esenzione de minimis
Introdotta una soglia unica basata sulla massa di 50 tonnellate/anno per ferro, acciaio, alluminio, fertilizzanti e cemento. Gli importatori al di sotto di questo limite sono esentati dagli obblighi CBAM. Restano esclusi idrogeno ed elettricità.

Dichiarazioni annuali e delega
La dichiarazione CBAM diventa annuale, con scadenza al 30 settembre dell’anno successivo. Gli operatori possono ora delegare gli adempimenti a un CBAM Representative o a terzi qualificati.

Metodi di calcolo semplificati
Oltre ai valori effettivi, sono ammessi i valori predefiniti forniti dalla Commissione. Solo i valori effettivi devono essere oggetto di verifica da parte di verificatori accreditati.

Prezzo del carbonio nei Paesi terzi
Gli importatori potranno detrarre dal numero di certificati CBAM i costi di carbonio già sostenuti in Paesi terzi, anche tramite prezzi predefiniti annuali del carbonio che saranno pubblicati dalla Commissione.

Certificati CBAM

  • Inizio acquisti: dal 1° febbraio 2027 per le emissioni del 2026.
  • Copertura trimestrale: obbligo ridotto dal 80% al 50% delle emissioni importate.
  • Restituzione certificati: entro il 30 settembre di ogni anno.
  • Riacquisto certificati: entro il 31 ottobre.
  • Cancellazione automatica: il 1° novembre di ogni anno.

Sanzioni più proporzionate
In caso di inadempienza, le sanzioni ricalcano quelle dell’EU ETS, ma le autorità competenti potranno ridurle se l’errore è minore o non intenzionale.

Il nuovo assetto del CBAM rappresenta una semplificazione sostanziale per le aziende importatrici, che beneficeranno di minori oneri amministrativi grazie all’esenzione massica e alla dichiarazione annuale e maggiore flessibilità con l’uso dei valori predefiniti. Al contempo, il meccanismo mantiene saldo il suo obiettivo: evitare la rilocalizzazione delle emissioni e garantire condizioni di concorrenza leale all’interno del mercato europeo.

La Commissione europea è ora chiamata ad adottare gli atti non legislativi per definire nel dettaglio:

  • la metodologia di calcolo dei valori predefiniti;
  • i prezzi predefiniti del carbonio nei Paesi terzi;
  • le regole operative della piattaforma centrale per la vendita e il riacquisto dei certificati.

Lo Studio Carbognani continuerà a monitorare l’evoluzione del quadro normativo CBAM, offrendo aggiornamenti tempestivi e assistenza alle imprese per una corretta applicazione delle nuove disposizioni.

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Senior Advisor
Esperto in Restrizioni Internazionali, Normativa CBAM ed Export Control Compliance, fornisce assistenza specialistica presso lo Studio Carbognani. Effettua docenze presso Enti di formazione e associazioni di categoria quali ACIMAC, AMAPLAST ed UCIMA. Autore di pubblicazioni specialistiche sul portale International News dello Studio Carbognani Srl.
 
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