Come già precedentemente comunicato, negli ultimi mesi la Commissione Europea ha predisposto l’introduzione del cd. “CBAM” (Carbon Border Adjustment Mechanism), con l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra, almeno del 55%, entro il 2030. Tramite tale meccanismo l’Unione Europea mira a disciplinare le importazioni in territorio unionale in riferimento ai Paesi terzi che, in materia di emissioni di gas serra, applicano una normativa più permissiva rispetto a quella in vigore in ambito comunitario.
RELAZIONE CBAM
La data del 1° ottobre 2023 ha definito l’inizio della fase transitoria, la quale, come precedentemente comunicato, prevede la presentazione di rendiconti trimestrali (“Relazione CBAM”) sulle quantità di merci oggetto di importazione, con la prima relazione che includerà al suo interno le operazioni effettuate dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2023 e che dovrà essere presentata entro il termine ultimo del 31 gennaio 2024.
Il contenuto e la struttura della relazione possono variare a seconda della tipologia di merci importate (cemento, energia elettrica, concimi, prodotti di ghisa ferro e acciaio, alluminio e prodotti chimici), tuttavia, quali dati che occorre trasmettere per il rispetto della normativa, è possibile citare i seguenti elementi:
- Paese di spedizione dei beni, l'impianto di produzione e i percorsi produttivi che esplicitano la tecnologia impiegata per la fabbricazione
- Quantità di merci importate
- Emissioni incorporate effettive
- Emissioni indirette
- Prezzo del carbonio dovuto in un paese di origine relativo alle emissioni incorporate nei prodotti (occorre considerare anche riduzioni o altre forme di compensazione, se presenti)
I soggetti responsabili per la presentazione della Relazione sono il soggetto importatore o il rappresentante doganale indiretto al quale viene affidata l’operazione. Si segnala come, al fine di comprendere l’effettiva necessità per le aziende importatrici di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa, assume un ruolo fondamentale la corretta codifica doganale della merce e i criteri in vigore per determinare tale aspetto ai sensi della tariffa doganale comunitaria attualmente in vigore.
IL REGISTRO TRANSITORIO CBAM E LA DOCUMENTAZIONE DI INTERESSE
La Relazione CBAM dovrà essere trasmessa attraverso il ‘Registro transitorio CBAM’, a cui sarà possibile accedere attraverso il sito dedicato della Commissione Europea.
La presentazione della Relazione richiede l’individuazione di un metodo di calcolo delle emissioni, il quale, come predisposto dal Regolamento Comunitario, prevede una delle seguenti metodologie:
- determinazione delle emissioni prodotte da flussi di fonti in base ai dati di attività, ottenuti tramite sistemi di misura e fattori di calcolo ricavati da analisi di laboratorio o da valori standard;
- determinazione delle emissioni prodotte dalle fonti di emissione tramite misura in continuo della concentrazione dei gas a effetto serra interessati contenuti nei gas effluenti e nel flusso di gas effluenti.
In deroga ai metodi sopra menzionati è concessa la possibilità di utilizzare metodi di calcolo alternativi fino alla data del 31 dicembre 2024:
- a) un sistema di fissazione del prezzo del carbonio vigente nel luogo in cui è sito l’impianto
- b) un sistema di monitoraggio obbligatorio delle emissioni vigente nel luogo in cui è sito l’impianto
- c) un sistema di monitoraggio delle emissioni presso l’impianto che possa comprendere la verifica da parte di un verificatore accreditato.
Al fine di agevolare gli operatori comunitari e i produttori di Paesi terzi coinvolti nel processo, la Commissione Europea ha messo a disposizione alcune guide orientative, reperibili sul sito internet dedicato, e un template in formato Excel; il file predisposto dalla Commissione Europea ha il pregio di riepilogare gli aspetti di interesse e di facilitare la compilazione dei dati necessari per la corretta predisposizione della relazione.
SANZIONI
L'importo delle sanzioni, in caso di dichiarazione errata o incompleta, è compreso tra Euro 10 e 50 per ogni tonnellata di emissioni non dichiarate.
Secondo quanto stabilito dall'articolo 16 del Regolamento unionale, le autorità competenti devono considerare vari elementi al fine di determinare l'ammontare effettivo di una sanzione per le emissioni non dichiarate. Questi fattori includono, tra gli altri, la gravità delle informazioni omesse, la quantità non dichiarata delle merci importate e le relative emissioni non dichiarate, nonché il grado di collaborazione da parte del dichiarante per rimediare alla violazione commessa. Oltre a quanto riportato viene confermata l’applicazione di sanzioni più elevate in caso di presentazione di più di due dichiarazioni incomplete o errate o se la durata dell'omessa dichiarazione sia superiore ai sei mesi.
Lo Studio rimane a disposizione per approfondimenti in materia.