In data 23 ottobre 2025, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea i Regolamenti (UE) n. 2025/2033, n. 2025/2037, n. 2025/2039 e n. 2025/2041, con i quali viene introdotto il XIX Pacchetto di misure restrittive nei confronti della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia, modificando rispettivamente i Regolamenti (UE) n. 833/2014, n. 269/2014 e n. 765/2006, relativi alle misure economiche e finanziarie adottate a seguito dell’aggressione militare nei confronti dell’Ucraina.
Il nuovo Pacchetto conferma l’impegno dell’Unione a rafforzare e ampliare il sistema sanzionatorio, agendo su più fronti: finanza, energia, commercio e lotta all’elusione.
Con la recente pubblicazione, risulta ora vietato intrattenere rapporti economici e finanziari con cinque nuovi istituti bancari russi, aggiunti all’elenco già presente. Il divieto si estende anche in termini di operatività ai sistemi di pagamento elettronico russi e introduce restrizioni equivalenti nei confronti di quattro banche di Bielorussia e Kazakistan. Inoltre, viene vietato a cittadini e società dell’Unione di prestare servizi connessi a cripto-asset a soggetti russi o controllati da essi, misura finalizzata a chiudere le vie alternative di finanziamento.
Sul piano energetico, è stabilito un divieto progressivo di importazione del gas naturale liquefatto (GNL) di origine russa, con un regime transitorio, che fissa le scadenze e le deroghe temporanee per i contratti in corso. L’obiettivo dichiarato della Commissione è la cessazione totale delle importazioni entro il 2027. Contestualmente, il divieto di riassicurazione di navi e aeromobili russi viene confermato per i cinque anni successivi alla loro vendita a Paesi terzi, per prevenire triangolazioni.
Rilevante anche la misura che amplia ulteriormente la lista dei beni industriali e tecnologici soggetti a restrizione all’esportazione. Tra questi figurano materiali da costruzione (sali, gomma, vetro, cemento), beni a duplice uso civile e militare, apparecchi per la produzione combinata di calore ed elettricità (CHP) e componenti tecnologici avanzati. In merito si rilevano modifiche agli Allegati VII, XVIII e XXIII del Reg. UE n. 833/2014.
Esteso inoltre l’elenco delle persone fisiche e giuridiche sanzionate, aggiungendo 45 nuovi soggetti, di cui 17 situati al di fuori della Federazione Russa, prevalentemente in India, Cina e Medio Oriente.
Tali entità sono accusate di partecipare o facilitare operazioni di elusione del regime sanzionatorio.
Infine, viene prorogato di un anno il termine concesso alle imprese europee per disinvestire dalle attività economiche in Russia, consentendo un’uscita ordinata ma definitiva dal mercato russo.
Nel complesso, il Pacchetto rappresenta una nuova tappa nella strategia di contenimento economico e politico dell’Unione Europea verso la Federazione Russa, e conferma l’orientamento restrittivo anche nei confronti di Paesi terzi che contribuiscono, direttamente o indirettamente, all’aggiramento delle misure europee.
Le modifiche introdotte si affiancano e integrano le disposizioni dei precedenti pacchetti, confermando il ruolo dell’UE come attore determinato nel mantenere alta la pressione economica e diplomatica.
Lo Studio rimane a disposizione per approfondimenti in materia.