IL REATO DI CONTRABBANDO ED I MODELLI ORGANIZZATIVI 231 - UN'OCCASIONE PER LA COMPLIANCE

22 Luglio 2024

Lo Studio propone un articolo inerente ad un’analisi sull’introduzione del reato di contrabbando in ambito doganale, redatto dagli avvocati Cosimo Zuccaro e Giacomo Cardani, di Development Compliance Partners s.r.l. (DCP).

L’approfondimento è proposto in quattro parti distinte pubblicate su base settimanale.

 

Premessa: l’introduzione del reato di contrabbando doganale nel catalogo dei reati presupposto

Occorre preliminarmente ricordare che i reati di contrabbando sono stati inseriti nel novero dei reati presupposto della responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001 (nel prosieguo semplicemente denominato “Decreto 231”) grazie all’inserimento dell’art. 25-sexiesdecies nel predetto Decreto 231 ad opera del D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 di recepimento della Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea (cd. Direttiva PIF).

Come peraltro sottolineato dalle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito le “Linee Guida Confindustria”), da ultimo approvate nel mese di giugno del 2021, la Direttiva PIF si pone l’obiettivo di "proseguire l’opera di armonizzazione del diritto penale degli Stati membri con particolare riferimento ai tipi di condotte fraudolente più gravi nel settore finanziario, al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell’Unione. In tale scenario, la rilevanza dei dazi doganali, deriva dal fatto che, come si legge nella Relazione illustrativa del decreto legislativo, dopo l’istituzione dell’unione doganale comune a tutti gli Stati membri dell’UE, i dazi costituiscono una risorsa propria dell’Unione e in quanto tali concorrono al finanziamento del bilancio europeo”.

In particolare, l’introduzione nel Decreto 231 dell’art.25-sexiesdecies[1] comporta la responsabilità dell’ente nel caso di commissione dei reati previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (c.d. TULD).

Al riguardo, si segnala che, con il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, il Governo, esercitando la delega contenuta nella legge 28 aprile 2014, n. 67 in tema di depenalizzazione di talune condotte criminose, ha disposto la depenalizzazione di quasi tutte le fattispecie di contrabbando punite con la sola sanzione pecuniaria (artt. 282, 291, 292 e 294 del TULD), trasformandole in illecito amministrativo. Non sono, invece, stati interessati dalla depenalizzazione i delitti di contrabbando punti anche con la reclusione, ovvero il contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis), di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater) e il contrabbando aggravato (art. 295, co. 2).

Sul punto, tuttavia, il D.Lgs. n. 75/2020 è intervenuto con una nuova norma che, integrando l’art. 1, co. 4[2] del citato D.Lgs. n 8/2016, ha escluso dal perimetro di tale depenalizzazione i reati in materia di contrabbando previsti dal TULD quando l’ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a 10.000 euro. Pertanto, come si legge nella Relazione illustrativa del provvedimento, al fine di individuare i reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione Europea “si è resa necessaria la criminalizzazione di condotte che erano state depenalizzate”, limitandola alle condotte lesive di tali interessi oltre la soglia finanziaria indicata.

 

L’ipotesi di reato di contrabbando di cui all’art. 25-sexiesdecies del Decreto 231

Come anticipato in premessa, torna in vigore il reato di contrabbando che si trasforma rispetto al passato anche in ragione dell’evoluzione del diritto doganale. Infatti, il nuovo reato di contrabbando non è semplicemente la riedizione del vecchio reato ma è qualcosa di nuovo, ragione per cui ora l’attenzione degli operatori economici sulla materia doganale deve necessariamente diventare sempre più profonda rispetto al passato.

In particolare il capo I “contrabbando”, Titolo VII “violazioni doganali” del TULD contiene i seguenti articoli che affrontano la tematica e che sono altresì richiamati dall’art. 25-sexiesdecies del Decreto 231:

  •  Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973);
  •  Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973);
  •  Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973);
  •  Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973);
  •  Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973);
  •  Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973);
  •  Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973);
  •  Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973);
  •  Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973);
  •  Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973);
  •  Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973);
  •  Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973);
  •  Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973);
  •  Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973);
  •  Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973).

In proposito, la condotta punita dal reato di contrabbando consiste nella sottrazione (anche nella forma del tentativo) di merci estere al pagamento di diritti di confine. Per semplificare, quindi, il reato di contrabbando è quello di chi non paga o paga meno diritti di confine di quello che sarebbe giusto. Detto diversamente, il delitto di contrabbando consiste nella condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine[3].

 

Chi può commettere il reato di contrabbando?

Il soggetto attivo di questo reato è “Chiunque”, pertanto – dal punto di vista del diritto penale – si tratta di un reato comune e, dunque, non è richiesta una particolare qualifica soggettiva di colui che commette il reato affinché siano integrati i suoi estremi.

Ciò nonostante, a parere degli scriventi, può essere utile soffermarsi sulle modalità di funzionamento dell’operazione doganale al fine di indagare quali potrebbero essere i soggetti coinvolti nella commissione del reato.

Vediamo, preliminarmente, i soggetti coinvolti nelle operazioni doganali. 

In primo luogo, il soggetto principale dell’operazione è l’importatore, ossia colui che acquista un bene da un Paese terzo (ossia, avente sede fuori dai confini UE) ed è soggetto economico titolare dell’operazione. Tuttavia, la dichiarazione doganale ha bisogno anche di altri attori, tra cui sicuramente un dichiarante doganale, solitamente un professionista, uno spedizioniere doganale, che presenta la dichiarazione nell’interesse dell’importatore e che, a seconda del tipo di rappresentanza doganale, la può presentare in nome e per conto dell’importatore (c.d. rappresentanza diretta) ovvero soltanto per conto dell’importatore (c.d. rappresentanza indiretta). Qualora sussista la rappresentanza indiretta questo soggetto è parimenti responsabile dell’operazione doganale ed è parimenti debitore del pagamento dei dazi, dell’iva e delle accise.

Un’altra figura che notoriamente è coinvolta nell’operazione doganale è lo spedizioniere doganale, ossia il soggetto che organizza il trasporto della merce. Normalmente tale soggetto non è direttamente coinvolto nell’operazione doganale, a meno che l’operazione non avvenga in sospensione di dazi. Infatti, non sempre il pagamento dei dazi, iva ed accise avviene contestualmente all’attraverso del confine; vi sono situazioni in cui il momento del pagamento dell’imposta è posticipato nel tempo e nello spazio (ad esempio allorquando si paga il dazio a casa dell’importatore). In tali situazioni la dogana chiede una garanzia e questa garanzia la richiede ad uno dei soggetti della filiera (può essere l’importatore, può essere il dichiarante doganale, essere lo spedizioniere oppure il vettore). Esiste, quindi, la possibilità per cui tali soggetti - pur non direttamente responsabili della compravendita - siano coinvolti nell’operazione doganale e poiché questa garanzia che viene prestata dagli spedizionieri, dai vettori etc.. può essere, in determinate circostanze, anche di molto inferiore[4] al valore dei dazi, dell’iva e delle accise eventualmente dovuti. In altre parole, nelle ipotesi in cui tali soggetti siano chiamati a garantire l’esattezza dell’operazione doganale sarebbero coinvolti negli accertamenti nel caso in cui la dogana ritenga che quella operazione corretta non è.

 

Lo studio rimane a disposizione in caso di delucidazioni in materia.

 

NOTE 

[1] Il quale prevede quanto segue “In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”. 

[2] Il quale prevede che “All’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, dopo le parole «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» sono aggiunte le seguenti: «nonché ai reati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, quando l’ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila»”.

[3] Secondo l’opinione prevalente i diritti di confine sono il dazio, l’iva e l’eventuale accisa.

[4] A titolo meramente esemplificativo allorquando il garante è un A.E.O. Authorized Economic Operator, ossia un soggetto che sia qualificato dall’Agenzia delle Dogane come particolarmente qualificato e affidabile. In tal caso, ad es. la garanzia è pari al 10% dei dazi dovuti ovvero può essere una garanzia dell’1% e così via.

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DCP - Development Compliance Partners s.r.l.
AVV. COSIMO ZUCCARO - Ha maturato competenze nel settore del diritto tributario ed ha sviluppato specifiche competenze nell’assistenza connessa alle verifiche da parte dell’Amministrazione Finanziaria, sia nella fase prodromica dell’attività contenziosa, sia per la gestione dei rapporti con gli Uffici e la predisposizione di atti di definizione delle pendenze tributarie, che per la rappresentanza avanti gli organi di giustizia tributaria. Pubblica i suoi articoli sulle riviste specialistiche edite da Euroconference e sulla Rivista 231. Collabora con DCP assistendo i clienti in tutte le fasi della predisposizione e aggiornamento dei Modelli Organizzativi, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001. Attività di consulenza in ambito Privacy. AVV. GIACOMO CARDANI - Ha maturato esperienza in Diritto Societario, Corporate Governance e Compliance sia in Gruppi Multinazionali che Nazionali. In qualità di esperto di Corporate Governance, assiste numerose aziende nell'analisi e nella definizione di un sistema di governance adeguato e rispondente alle esigenze e ai valori espressi dall'azienda. Partecipa all'implementazione del Modello Organizzativo in numerose società operanti in diverse aree di business. Ha pubblicato articoli su riviste specializzate sul decreto legislativo 231 e tenuto conferenze in corsi di formazione. Nominato presidente o membro di più Organismi di Vigilanza. Ha una comprovata esperienza in materia di privacy, assistendo i clienti nell'adattamento e nel rispetto della legislazione sulla protezione dei dati personali. Giacomo Cardani è anche DPO.
 
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