L'Unione Europea ha recentemente adottato nuove misure restrittive in risposta alla situazione in Bielorussia e al suo coinvolgimento nell' aggressione russa contro l'Ucraina. Le nuove disposizioni sono delineate nella DECISIONE (PESC) 2024/1864 del Consiglio del 29 giugno 2024 e nel REGOLAMENTO (UE) 2024/1865 del Consiglio del 29 giugno 2024.
Di seguito, un' analisi delle principali novità in materia contrattuale e delle implicazioni per gli esportatori europei:
1. Introduzione di una Clausola di Non-Riesportazione verso la Bielorussia
Gli esportatori di beni e tecnologie specificati negli allegati XVI, XVII, XXVIII del regolamento (CE) n. 765/2006, di prodotti comuni ad alta priorità dell'allegato XXX, e di armi da fuoco e munizioni dell'allegato I del regolamento (UE) n. 258/2012, dovranno includere nei loro contratti una clausola che vieti la riesportazione di tali beni in Bielorussia e per un uso in Bielorussia.
2. Eccezioni alla Clausola di Non-Riesportazione
Il divieto di riesportazione non si applica nei seguenti casi:
- esportazione nei paesi elencati nell'allegato IV bis;
- esecuzione di contratti relativi ai beni che rientrano nei codici NC 8457 10, 8458 11, 8458 91, 8459 61, 8466 93, elencati nell'allegato XXX del regolamento (CE) n. 765/2006;
- esecuzione di contratti conclusi prima del 1° luglio 2024 fino alla loro data di scadenza;
- appalti pubblici conclusi con un'autorità pubblica di un paese terzo o con un'organizzazione internazionale.
3. Obblighi di Comunicazione e Informazione
Gli esportatori devono informare l'autorità competente dello Stato membro di residenza o stabilimento di qualsiasi appalto pubblico che benefici dell'esenzione entro due settimane dalla conclusione dell'accordo.
4. Previsione di Rimedi Contrattuali
Gli esportatori devono assicurarsi che i contratti stipulati con controparti di paesi terzi prevedano rimedi adeguati in caso di violazione della clausola di non-riesportazione.
5. Violazione
Qualora la controparte del paese terzo violi l’obbligo di non-riesportazione, gli esportatori devono informare prontamente l'autorità competente dello Stato membro di residenza o stabilimento.
Conclusioni e Raccomandazioni
Con l'entrata in vigore di queste nuove disposizioni, è fondamentale che le imprese europee rivedano e aggiornino i loro contratti internazionali per garantire la conformità alle nuove norme. L'inclusione della clausola di non-riesportazione in Bielorussia è ora un obbligo legale e il mancato rispetto di questa normativa potrebbe comportare gravi conseguenze legali e commerciali.