CLAUSOLA "NO-BELARUS" COSA CAMBIA NEI CONTRATTI CON LE NUOVE MISURE RESTRITTIVE UE VERSO LA BIELORUSSIA?

09 Luglio 2024

L'Unione Europea ha recentemente adottato nuove misure restrittive in risposta alla situazione in Bielorussia e al suo coinvolgimento nell' aggressione russa contro l'Ucraina. Le nuove disposizioni sono delineate nella DECISIONE (PESC) 2024/1864 del Consiglio del 29 giugno 2024 e nel REGOLAMENTO (UE) 2024/1865 del Consiglio del 29 giugno 2024.

Di seguito, un' analisi delle principali novità in materia contrattuale e delle implicazioni per gli esportatori europei:

1. Introduzione di una Clausola di Non-Riesportazione verso la Bielorussia

Gli esportatori di beni e tecnologie specificati negli allegati XVI, XVII, XXVIII del regolamento (CE) n. 765/2006, di prodotti comuni ad alta priorità dell'allegato XXX, e di armi da fuoco e munizioni dell'allegato I del regolamento (UE) n. 258/2012, dovranno includere nei loro contratti una clausola che vieti la riesportazione di tali beni in Bielorussia e per un uso in Bielorussia.

2. Eccezioni alla Clausola di Non-Riesportazione

Il divieto di riesportazione non si applica nei seguenti casi:

  • esportazione nei paesi elencati nell'allegato IV bis;
  • esecuzione di contratti relativi ai beni che rientrano nei codici NC 8457 10, 8458 11, 8458 91, 8459 61, 8466 93, elencati nell'allegato XXX del regolamento (CE) n. 765/2006;
  • esecuzione di contratti conclusi prima del 1° luglio 2024 fino alla loro data di scadenza;
  • appalti pubblici conclusi con un'autorità pubblica di un paese terzo o con un'organizzazione internazionale.

3. Obblighi di Comunicazione e Informazione

Gli esportatori devono informare l'autorità competente dello Stato membro di residenza o stabilimento di qualsiasi appalto pubblico che benefici dell'esenzione entro due settimane dalla conclusione dell'accordo.

4. Previsione di Rimedi Contrattuali

Gli esportatori devono assicurarsi che i contratti stipulati con controparti di paesi terzi prevedano rimedi adeguati in caso di violazione della clausola di non-riesportazione.

5. Violazione

Qualora la controparte del paese terzo violi l’obbligo di non-riesportazione, gli esportatori devono informare prontamente l'autorità competente dello Stato membro di residenza o stabilimento.

Conclusioni e Raccomandazioni

Con l'entrata in vigore di queste nuove disposizioni, è fondamentale che le imprese europee rivedano e aggiornino i loro contratti internazionali per garantire la conformità alle nuove norme. L'inclusione della clausola di non-riesportazione in Bielorussia è ora un obbligo legale e il mancato rispetto di questa normativa potrebbe comportare gravi conseguenze legali e commerciali.

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Avvocato presso Ceccarelli & Silvetri Studio Legale Internazionale
Avvocato specializzato in diritto del commerciale nazionale/internazionale, diritto societario e di diritto del lavoro. Assiste imprese italiane ed estere in operazioni con grandi gruppi multinazionali ed enti governativi. Svolge attività di formazione in materia di diritto del commercio internazionale presso enti formativi ed associazioni di categoria, tra cui Confindustria. È docente con contratto di supporto alla didattica per l'insegnamento di diritto dell'Unione Europea presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. È autore di pubblicazioni (libri ed articoli) nei settori in cui opera, tra cui: Lavoratori italiani all’estero (2022 -SEAC) |Guida all’export (2022).
 
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