IL REATO DI CONTRABBANDO E I MODELLI ORGANIZZATIVI 231 – UN’OCCASIONE PER LA COMPLIANCE

06 Agosto 2024

Lo Studio, in collaborazione con gli avvocati Cosimo Zuccaro e Giacomo Cardani, propone l’ultimo articolo dei quattro sull’argomento, entrando nel merito dell’analisi sul reato di contrabbando.

La figura dell’Authorized Economic Operator (i.e. A.E.O.).

Per completezza di esposizione evidenziamo brevemente che la figura dell’AEO, che abbiamo già accennato nel presente contributo, potrebbe essere la risposta importante al reato di contrabbando ed in generale alla prevenzione della commissione degli illeciti doganali.

In particolare, diventare AEO significa dotarsi di procedure che prevengano il rischio di commissione di illeciti doganali, adottare meccanismi di verifica e procedureper eliminare (o quantomeno ridurre) tale rischio.

Quindi, la certificazione AEO, è uno strumento che presenta diversi elementi in comune con il processo di adozione di un Modello Organizzativo e Gestionale ai sensi del Decreto 231 e sicuramente consente all’operatore una migliore relazione con l’autorità doganale. Infatti, l’AEO è considerato un partner della dogana al quale viene riservato un trattamento privilegiato quando si tratti di procedure doganali.

Detto in altri termini, gli scriventi concordano con quanti ritengono che l’AEO sia sicuramente uno strumento importante per gli importatori, gli spedizionieri e per tutti i soggetti che hanno rapporti con la dogana oltre che – ovviamente – dotarsi di un sistema perfetto e certificato di compliance doganale al fine di prevenire gli illeciti doganali nonché, per quanto di interesse in questa sede, l’eventuale ipotesi di reato di contrabbando.

 Quali i presidi in materia 231 in merito all’ipotesi di reato di contrabbando?

Dopo aver esaminato le diverse ipotesi, in via astratta, di commissione del reato di contrabbando – e senza alcuna pretesa di esaustività – ci preme soffermarci sui presidi da adottare al fine di prevenire la commissione di tale reato e consentire alle società ed agli enti di andare esenti dalla responsabilità prevista dal Decreto 231.

Giova, infatti, ricordare che l’art. 25-sexiesdecies del citato Decreto 231 prevede – nel caso di accertamento dei reati di contrabbando - l’applicazione all’ente di sanzioni pecuniarie fino a duecento quote (aumentate fino a quattrocento quote qualora i diritti di confine dovuti superino centomila euro) nonché le seguenti sanzioni interdittive: i) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ii) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi; nonché iii) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Si ritiene, pertanto, importante che gli operatori economici adottino ogni cautela per predisporre in maniera corretta la dichiarazione doganale e gestire gli adempimenti doganali.

La prima riflessione che gli scriventi ritengono opportuno rappresentare è data dalla evidente necessità di una multidisciplinarietà delle competenze da parte degli operatori e dei professionisti nell’affrontare la tematica doganale anche rispetto al Decreto 231. Infatti, la materia in esame richiede competenze specifiche non solo nel campo del diritto penale e della compliance aziendale, ma anche di competenze specifiche relative al diritto doganale ed alle tematiche afferenti.

A tale proposito si ricorda che la prima attività da svolgere nell’ambito dell’adeguamento al Decreto 231 consiste nella mappatura dei rischi di commissione dei reati (e della conseguente predisposizione di un c.d. risk assessment). Ai fini della predisposizione di tale documento occorre necessariamente conoscere tutte le modalità con le quali si potrebbe realizzare il medesimo reato ed i presidi di controllo adeguati alla riduzione del rischio di commissione dello stesso.

Il professionista che si approccia alla predisposizione (ovvero all’aggiornamento) del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto 231 (di seguito anche solo il “Modello Organizzativo”) con riferimento ai reati di contrabbando sarà altresì tenuto a compiere un’analisi di eventuali precedenti contenziosi da parte della Società in ambito doganale ed approfondire le modalità di gestione dei diversi e processi aziendali – anche avvalendosi di apposite check list e dialogando con le funzioni interne coinvolte – al fine di intercettare gli eventuali gap esistenti ed individuare le relative azioni di miglioramento. Le interviste ed i colloqui con le funzioni competenti e coinvolte nei processi sono, in particolare, un’utile occasione per intavolare anche una discussione e un approfondimento mirato sulla base delle domande che verranno poste dal Professionista e che possono spaziare dalla conservazione della documentazione, dalla verifica della Funzione a cui è demandata la collazione della documentazione che viene trasmessa all’autorità doganale etc…

Dette considerazioni, ovviamente, sono trasversali per tutti i tipi di reato contenuti nel c.d. catalogo dei reati 231 i che verranno mappati nel risk assessment.

È chiaro che deve essere garantita la documentabilità delle attività di analisi e di adeguamento alle previsioni del Decreto 231 al fine di consentire all’ente – qualora fosse opportuno – di dimostrare l’attenzione dell’ente stesso alla costruzione di un sistema concretamente idoneo alla prevenzione dei reati.

Nel corso dell’attività di adeguamento occorre individuare e formalizzare i ruoli e le responsabilità alla luce del principio della segregazione delle funzioni e descrivere le modalità operative relative ai processi al fine di garantire la tracciabilità delle operazioni. Nello specifico, sarà quanto mai opportuno predisporre delle procedure che disciplinino le modalità di compilazione della dichiarazione doganale sia in termini di valore, sia in termini di origine della merce che di codice merceologico.

A titolo esemplificativo, sarebbe possibile prevedere nelle procedure la necessità di dare avvio al procedimento di revisione tariffaria nell’ipotesi in cui venga accertata – internamente all’azienda l’erroneità della dichiarazione doganale: questa è una chance che consentirebbe di evitare qualsiasi ipotesi di contestazione di contrabbando.

In sede di implementazione del Modello Organizzativo (con particolare riferimento ai presidi per la prevenzione del reato di contrabbando) si rende necessario indagare la gestione dei rapporti con gli interlocutori delle operazioni doganali, ed in particolare con i fornitori. Per quanto concerne i prodotti e le merci gli enti dovranno dotarsi di sistemi adeguati a verificare l’origine effettiva degli stessi, indagando anche la sede del fornitore e eventuali discrepanze nelle dichiarazioni rese dalla controparte. È infatti evidente che – nel caso di contestazioni da parte dell’autorità doganale - qualora l’importatore non possa dimostrare la solidità e la serietà della controparte o, ancora, non possa produrre certificati di origine (in quanto non ricevuti), non sarà possibile dimostrare la correttezza della dichiarazione doganale.

Oltre alle verifiche in merito ai fornitori è opportuno prevedere controlli specifici circa lo spedizioniere doganale, ossia colui che svolge tutte le pratiche che portano al corretto rapporto con l’attività doganale. Uno degli elementi utili da valutare in sede di selezione dello spedizioniere doganale è il possesso della qualifica di AEO in quanto – ut supra precisato – fornisce maggiori garanzie in merito all’affidabilità del soggetto e consente uno snellimento nelle procedure doganali in termini di tempo.

Da ultimo, ma non di minore importanza, si ritiene che sia assolutamente necessario garantire alle funzioni interne coinvolte nelle operazioni doganali una adeguata formazione sia sulla normativa sia sulle procedure interne oltre che sui potenziali rischi nello svolgimento delle attività.

 

Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento in materia.

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DCP - Development Compliance Partners s.r.l.
AVV. COSIMO ZUCCARO - Ha maturato competenze nel settore del diritto tributario ed ha sviluppato specifiche competenze nell’assistenza connessa alle verifiche da parte dell’Amministrazione Finanziaria, sia nella fase prodromica dell’attività contenziosa, sia per la gestione dei rapporti con gli Uffici e la predisposizione di atti di definizione delle pendenze tributarie, che per la rappresentanza avanti gli organi di giustizia tributaria. Pubblica i suoi articoli sulle riviste specialistiche edite da Euroconference e sulla Rivista 231. Collabora con DCP assistendo i clienti in tutte le fasi della predisposizione e aggiornamento dei Modelli Organizzativi, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001. Attività di consulenza in ambito Privacy. AVV. GIACOMO CARDANI - Ha maturato esperienza in Diritto Societario, Corporate Governance e Compliance sia in Gruppi Multinazionali che Nazionali. In qualità di esperto di Corporate Governance, assiste numerose aziende nell'analisi e nella definizione di un sistema di governance adeguato e rispondente alle esigenze e ai valori espressi dall'azienda. Partecipa all'implementazione del Modello Organizzativo in numerose società operanti in diverse aree di business. Ha pubblicato articoli su riviste specializzate sul decreto legislativo 231 e tenuto conferenze in corsi di formazione. Nominato presidente o membro di più Organismi di Vigilanza. Ha una comprovata esperienza in materia di privacy, assistendo i clienti nell'adattamento e nel rispetto della legislazione sulla protezione dei dati personali. Giacomo Cardani è anche DPO.
 
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