Con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2025/2033, che ha aggiornato il Reg. (UE) 833/2014 nell’ambito del 19° pacchetto di misure contro la Federazione russa, l’Unione europea ha introdotto alcune modifiche settoriali, tra cui quelle all’Allegato XVIII dedicato ai beni di lusso. Il pacchetto prevede anche misure parallele di allineamento nei confronti della Bielorussia, con l’obiettivo di rendere più coerente e capillare il quadro sanzionatorio (Allegato XXV).
In particolare, l’attenzione si concentra sulle biciclette con valore unitario superiore a 5.000 euro, insieme ai loro accessori e pezzi di ricambio. Parliamo, in termini doganali, delle voci ex 8712 00 00 (biciclette e altri velocipedi senza motore) ed ex 8714 00 00 (parti e accessori dei veicoli delle voci 8711–8713). Per le spedizioni dirette verso la Russia, questi articoli dovranno essere trattati come vietati all’esportazione quando superano la soglia indicata, o se diversamente specificato nell’Allegato XVIII. Tale impostazione rispecchia l’architettura già nota del regime sui “beni di lusso”, che prevede limiti di valore per singola categoria. La base giuridica del divieto per la Russia resta l’articolo 3-nonies del Reg. 833/2014, che rinvia proprio all’elenco ed alle soglie applicabili.
Per una corretta lettura dell’Allegato XVIII
La sezione restrittiva è organizzata per categorie merceologiche e, per ciascuna, indica soglie di valore oltre le quali scatta il divieto. La regola generale è semplice: per i beni di lusso il divieto si applica quando il valore per articolo supera i 300 euro, salvo che, per determinate voci, l’Allegato preveda soglie più elevate (come nel caso delle biciclette sopra i 5.000 euro). È quindi fondamentale verificare sempre sia la descrizione della categoria sia la soglia associata, soprattutto quando la voce doganale è preceduta da “ex”, segnale che il divieto non riguarda l’intera voce NC ma solo i sottogruppi espressamente indicati.
In sintesi con il 19° pacchetto, l’UE rafforza il perimetro dei beni di lusso soggetti a restrizione; per biciclette, accessori e ricambi ricompresi nelle voci ex 8712 00 00 ed ex 8714 00 00, la soglia di 5.000 euro per pezzo rappresenta il discrimine operativo per la conformità nelle esportazioni verso la Russia e Bielorussia.
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