UCRAINA – ACCETTAZIONE DEI CERTIFICATI EUR.1 NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE PEM

22 Agosto 2025

Il 18 agosto la Commissione europea ha diffuso un aggiornamento sull’applicazione della Convenzione Paneuromediterranea (PEM) sulle regole di origine preferenziali nei rapporti con l’Ucraina. La Decisione 2/2024 è entrata in vigore in Ucraina il 23 maggio 2025.

Da tale data le autorità doganali ucraine accettano i certificati di circolazione EUR.1 che non erano stati riconosciuti per le importazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 22 maggio 2025, purché validi al momento della presentazione in dogana. Il mancato riconoscimento era legato al fatto che, a partire dal 1° gennaio 2025, le regole transitorie PEM avevano cessato di essere applicabili, mentre le regole rivedute non erano ancora entrate in vigore in Ucraina. In questo intervallo temporale risultavano operative soltanto le regole originarie, circostanza che aveva determinato incertezza interpretativa e il rigetto di parte dei certificati.

La disposizione introdotta dalla Decisione 2/2024 copre tre ipotesi:

– certificati emessi in base alle regole transitorie prima del 1° gennaio 2025, con la dicitura “TRANSITIONAL RULES”;

– certificati rilasciati secondo le regole originarie, emessi sia prima che dopo il 1° gennaio 2025 e fino al 22 maggio 2025;

– certificati emessi conformemente alle regole rivedute con applicazione della permeabilità.

Per “permeabilità” si intende, secondo quanto previsto dall’articolo 21, paragrafo 1, lettera d), delle norme transitorie di origine, la possibilità di sostituire una prova di origine inizialmente rilasciata secondo le regole della Convenzione PEM con una prova retroattiva emessa in base alle norme transitorie. Poiché le regole di origine della Convenzione PEM risultano generalmente più restrittive rispetto a quelle transitorie, le merci che soddisfano le prime possono essere riconosciute anche nell’ambito delle seconde.

È inoltre previsto che i certificati EUR.1 possano essere rilasciati a posteriori per le merci esportate nello stesso periodo (1° gennaio – 22 maggio 2025), sia sulla base delle regole originarie sia delle regole rivedute con permeabilità. Anche tali certificati sono riconosciuti dalle autorità doganali ucraine.

Per quanto concerne il cumulo, dal 23 maggio 2025 l’Ucraina ha ottenuto lo status CR nei rapporti con l’Unione Europea, la Repubblica di Moldova e la Macedonia del Nord. Questo status consente ai Paesi che vi partecipano di considerare come “originarie” anche le lavorazioni e i materiali provenienti dagli altri membri dello stesso cumulo. In sintesi, se una parte della lavorazione è effettuata in Ucraina e completata in un Paese UE (o viceversa), il prodotto finale mantiene l’origine preferenziale e può beneficiare delle agevolazioni tariffarie previste.

Le combinazioni applicabili sono consultabili nella tabella ufficiale delle combinazioni di cumulo pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea

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