Il recente Accordo commerciale interinale tra Unione Europea e Repubblica del Cile, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE a fine dicembre 2024, rappresenta un passo importante nelle relazioni economiche tra i due Paesi. Il trattato, in vigore a partire dal 1° febbraio 2025, introdurrà infatti innovazioni significative rispetto al precedente Accordo firmato a Bruxelles nel novembre del 2002.
Tra i principali obiettivi perseguiti dal nuovo Accordo è importante segnalare:
- la facilitazione e liberalizzazione degli scambi commerciali, con il proposito di una progressiva eliminazione dei dazi doganali su molti prodotti, e l’introduzione di procedure doganali ottimizzate;
- l’introduzione di regole semplificate in materia di origine preferenziale con possibilità di cumulo dell’origine tra i Paesi partner;
- l’impegno verso uno sviluppo sostenibile tramite il perseguimento dell’Agenda 2030 e dell’Accordo di Parigi, con particolare attenzione alle pratiche ambientali ed ai diritti dei lavoratori;
- nuove opportunità di accesso agli appalti pubblici per gli operatori economici dei due Paesi, garantendo condizioni paritarie.
Si prefigurano considerevoli vantaggi per le imprese in termini di riduzione dei costi commerciali, possibili aperture a nuovi mercati, procedure doganali semplificate con operazioni più rapide ed efficienti, ed in materia di origine preferenziale sarà possibile assistere ad una semplificazione delle regole di origine, con il vantaggio di poter conseguire più facilmente lo status preferenziale.
La principale novità in merito all’origine della merce riguarderà l’autocertificazione basata sulle dichiarazioni di origine direttamente in fattura e sulla conoscenza dell’importatore; quest’ultima possibilità, già presente in altri Accordi di libero scambio, consentirà all’importatore della merce di dichiarare lo status preferenziale, direttamente all’importazione, sostituendosi così all’esportatore della merce. In aggiunta viene concessa la possibilità di dichiarare lo status tramite Esportatore Registrato (REX).
In termini operativi, per tutti gli attori coinvolti, l’Accordo comporterà a partire dal 1° febbraio 2025:
- l’eliminazione dei certificati EUR.1 e delle dichiarazioni in fattura facenti riferimento all’accordo precedente. Per l’ottenimento del trattamento preferenziale, i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura, rilasciati secondo il vecchio accordo UE-Cile, a partire da tale data, non saranno più accettati. Le nuove richieste dovranno basarsi esclusivamente su dichiarazioni di origine, facenti riferimento al nuovo accordo, e/o su conoscenza dell’importatore.
- modifiche delle dichiarazioni per i prodotti in transito o in deposito. Per le merci in transito, in deposito temporaneo, in zone franche o immagazzinate al 1° febbraio 2025, il trattamento preferenziale sarà applicabile solo se basato sulle dichiarazioni di origine previste dal nuovo accordo.
- l’introduzione del sistema REX. Il numero REX (Registered Exporter System) sostituisce il precedente numero di Esportatore Autorizzato. Gli esportatori dell’UE che inviano merci di valore superiore a 6.000 euro dovranno includere il proprio numero REX nelle dichiarazioni di origine.
Lo Studio rimane a disposizione in caso di ulteriori chiarimenti in merito.