Tramite un lungo processo di ratifica, in data 7 dicembre 2023, la Commissione Europea ha stabilito in via definitiva l’entrata in vigore della nuova Convenzione Paneuromediterranea (Decisione n. 1/2023), con l’obiettivo di abrogare la Convenzione Paneuromediterranea in vigore dal 2012 (d’ora in poi “Convenzione PEM”), utilizzata quale punto di riferimento per gli accordi di libero scambio preferenziale per gli scambi dell’Area. Con tale decisione viene comunicato che, a partire dal 1° gennaio 2025, la nuova Convenzione sarà l’unico accordo utilizzabile in riferimento alla tematica preferenziale e, unitamente a ciò, viene confermato l’abbandono del periodo “transitorio” che ha visto due Convenzioni PEM coesistere nel medesimo periodo temporale (la Convenzione PEM e la Convenzione PEM “transitoria”, utilizzata quale alternativa a partire da settembre 2021).
La nuova Convenzione PEM (Decisione 1/2023), come noto, prevede maggiori agevolazioni rispetto alla Convenzione PEM. Nello specifico è possibile citare:
- regole di origine, più permissive ai fini di determinazione dello status preferenziale;
- possibilità di applicare tolleranze con percentuale più alta;
- possibilità di usufruire di maggiori opzioni di cumulo dell’origine;
A tal proposito, è opportuno segnalare un’importante novità, comunicata tramite la Decisione 1/2024 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale L del 13 dicembre 2024, ossia la possibilità, per le aziende, di applicare la Convenzione PEM fino alla data del 31 dicembre 2025.
Tale agevolazione avrà come risultato quello di poter utilizzare per tutto l’anno 2025 entrambe le Convenzioni:
- La Convenzione PEM in via transitoria dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025.
- La nuova Convenzione PEM (Decisione 1/2023), definita e d’ora in poi citata nel presente articolo come “Convenzione PEM riveduta”, in vigore sempre dal 1° gennaio 2025.
La lista dei Paesi associati alla Convenzione PEM comprende 25 Nazioni:
Le 25 parti contraenti della convenzione PEM sono:
- l'UE,
- gli Stati EFTA (Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein),
- le Isole Fær Øer,
- i partecipanti al processo di Barcellona (Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Palestina (Questa designazione non si intende come riconoscimento di uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le posizioni individuali degli Stati membri in materia), Siria, Tunisia e Turchia),
- i partecipanti al processo di stabilizzazione e associazione dell'UE (Albania, Bosnia-Erzegovina, Repubblica di Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia e Kosovo) (Questa designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo),
- la Repubblica moldova,
- Georgia,
- Ucraina.
I Paesi appartenenti alla Convenzione PEM riveduta si sostanziano attualmente in tutti i Paesi citati per la Convenzione PEM, ad esclusione di Marocco, Tunisia, Israele, Algeria, Libano, Egitto, Palestina e Gaza, Giordania (Paesi che non hanno ancora ratificato la Convenzione)
A tal proposito è intervenuta anche l’Agenzia delle Dogane, la quale con l’avviso rilasciato il 19 dicembre 2024, ha fornito maggiori dettagli sulla coesistenza e la gestione delle due Convenzioni, al fine di poter dare più delucidazioni possibili sul corretto utilizzo del processo di origine preferenziale.
Di seguito si riepilogano i passaggi principali, contenuti nell’avviso citato:
- Applicazione della Convenzione PEM riveduta: l’adozione effettiva delle regole di origine della Convenzione PEM riveduta dipenderà dall’aggiornamento dei protocolli bilaterali tra le Parti contraenti e dalla ratifica delle modifiche. Le aziende dovranno verificare se tali aggiornamenti siano completati per le parti, ossia per i Paesi interessati. Per supportare questa transizione, una matrice aggiornata verrà pubblicata sul sito web dell’Agenzia delle Dogane entro la fine del 2024.
- Cumulo diagonale e permeabilità: Le merci considerate originarie ai sensi della Convenzione PEM potranno essere riconosciute come originarie anche secondo la Convenzione PEM riveduta ai fini del cumulo, a condizione che siano rispettate determinate condizioni.
- Nuovi codici TARIC per prove di origine: Dal 1° gennaio 2025, le prove di origine emesse secondo le regole della Convenzione PEM riveduta dovranno riportare nella casella 7 dei certificati EUR.1 (o nella dichiarazione di origine) la dicitura "REVISED RULES". Per tale scopo, sono stati introdotti due nuovi codici TARIC: U078 e U079.
- Certificati elettronici: Sempre dal 2025, verranno accettati certificati di origine emessi elettronicamente, purché conformi alle condizioni previste dalla Convenzione PEM riveduta.
Lo Studio rimane a disposizione per approfondimenti in materia.