Con la Decisione di esecuzione UE n. 2879/2023 del 15 dicembre 2023, l'Unione Europea ha ufficializzato l'avvio della prima fase di implementazione della procedura di sdoganamento centralizzato prevista dall'articolo 179 del Codice Doganale dell'Unione (CDU).
Tale fase è entrata in vigore a partire dal 1° luglio 2024 ed è applicabile per ogni tipologia di merce, ad eccezione di:
- merci soggette ad accise;
- merci unionali negli scambi con territori fiscali speciali;
- merci soggette a misura di politica agricola comune.
L'obiettivo principale dello sdoganamento centralizzato è quello di semplificare le operazioni doganali per le gli operatori economici comunitari, permettendo loro di presentare le dichiarazioni doganali nel Paese UE in cui sono stabiliti, indipendentemente dall’ubicazione fisica delle merci; in sostanza, tramite tale agevolazione, è possibile effettuare lo sdoganamento della merce presso un ufficio doganale del Paese membro di appartenenza (es. Italia), nonostante la merce venga presentata fisicamente presso un ufficio doganale di un Paese differente dal primo (es. Olanda). È quindi fondamentale la presenza di un flusso efficiente di informazioni, tra l'ufficio doganale che riceve la dichiarazione e quello che gestisce fisicamente le merci.
Ai sensi della Decisione n. 2879/2023, la Fase 1 è inerente a “lo sdoganamento centralizzato con dichiarazioni doganali normali e potrà riguardare lo sdoganamento centralizzato con dichiarazioni doganali semplificate e le rispettive dichiarazioni complementari generali o periodiche (di regolarizzazione di una dichiarazione doganale semplificata). Inoltre coprirà il vincolo delle merci a uno dei seguenti regimi doganali: immissione in libera pratica, deposito doganale, perfezionamento attivo e utilizzo finale.
Per poter beneficiare dello sdoganamento centralizzato, gli operatori devono ottenere l’autorizzazione di riferimento attraverso il sistema delle "Customs Decisions". È inoltre necessario che gli operatori siano certificati come Operatori Economici Autorizzati per le Semplificazioni Doganali (AEOC). Questi requisiti assicurano che la procedura sia utilizzabile solamente da aziende che rispettano elevati standard di conformità.
In merito all’argomento sono attese ulteriori delucidazioni sugli organi preposti, tuttavia ad oggi viene specificato che, dal punto di vista fiscale, l’imposta (IVA) viene assolta all’importazione in ciascun Stato Membro di presentazione fisica delle merci, tramite una delle seguenti metodologie:
- Il Deferred payment: l’assolvimento dell’IVA all’importazione differito per un periodo determinato a livello nazionale.
- Il Postponed accounting: l’assolvimento dell’IVA all’importazione contabilizzata e pagata con altri obblighi IVA nella dichiarazione IVA periodica.
Lo Studio rimane a disposizione per approfondimenti in materia.