Tramite la Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2024 n. 232 è avvenuta la pubblicazione del D.Lgs. 141/2024, il quale introduce, a partire dal 4 ottobre, le nuove disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (DNC).
Con l’intervento del D.Lgs avviene l’abrogazione e la totale sostituzione del Testo unico della legge doganale (T.U.L.D), DPR 43/1973) e di numerose altre leggi speciali; la riforma ha come obiettivo quello di adeguare la normativa nazionale a quella unionale e modifica sostanzialmente il precedente Testo unico, composto da 352 articoli, con una struttura più organica e lineare di 122 articoli.
A seguito dell’emanazione del codice doganale comunitario, di cui al Regolamento (CEE) n.2913/92 del Consiglio e delle connesse disposizioni di applicazione di cui al Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, il Testo unico, negli anni, è stato disapplicato laddove in contrasto con la suddetta normativa doganale unionale, che ha regolamentato in dettaglio tutti gli istituti doganali, e fatta salva la disciplina dell’impianto sanzionatorio, ha continuato a svolgere un ruolo limitato, costringendo spesso l’amministrazione doganale e gli operatori ad interpretarlo per renderlo adeguato ai tempi ed alle specifiche situazioni. Con l’entrata in applicazione del nuovo codice doganale dell’Unione (Reg.to UE 952/2013), e la necessità di cambiamento è stata ancora più evidente, soprattutto a causa del passaggio da procedure cartacee su documenti doganali a operazioni completamente digitali, oltre al nuovo rapporto instauratosi tra amministrazione doganale ed operatori (es. diritto al contraddittorio, obbligo di motivare decisioni sfavorevoli e l’apertura alla compliance delle aziende).
Di seguito si riportano le principali novità apportate dal nuovo Testo unico:
- Digitalizzazione delle procedure doganali: implementazione di un processo volto ad una completa digitalizzazione delle procedure doganali, con l’obiettivo di rendere più efficienti i processi e agevolare le operazioni di controllo e di gestione. Questo include il potenziamento dello Sportello Unico Doganale, che facilita l’interoperabilità tra varie amministrazioni coinvolte nei controlli doganali.
- Integrazione dell’IVA nei diritti di confine: per la prima volta, in via ufficiale, l'IVA viene inclusa all’interno dei diritti doganali, al pari di dazio, accisa e altre imposizioni. Tale decisione mette fine ad un lungo dibattito che ha visto, soprattutto in ambito giurisprudenziale, il confronto tra posizioni opposte sul tema.
Si specifica che gli unici scenari in cui l’IVA viene considerata quale tributo interno sono:
- l’immissione in libera pratica di merci in Italia con conseguente immissione in consumo in un altro Paese UE (Regime 42);
- l’estrazione di beni da un Deposito IVA per l’utilizzo e la commercializzazione degli stessi in Italia.
- Cambiamenti inerenti alla rappresentanza doganale: in merito alla rappresentanza diretta viene introdotto l’obbligo di un mandato scritto tra operatore e rappresentante doganale; oltre a ciò tale fattispecie, prima riservata solamente agli spedizionieri doganali, è ora estesa in presenza di determinati standard professionali, ossia se il soggetto è in possesso dello status di AEO, se è un doganalista oppure se si tratta di un CAD (Centro di assistenza doganale). Per quanto attiene alla rappresentanza indiretta, ricollegandosi alla novità dell’IVA quale diritto di confine, occorre precisare l’acquisizione di maggiori responsabilità del soggetto che ricopre questo tale ruolo.
- Temporanea esportazione e importazione: i due regimi vengono riformati con l’obiettivo di allinearli all’attuale normativa unionale.
Il regime di temporanea esportazione consente ora di esportare merce comunitaria che sarà oggetto di reimportazione entro un periodo massimo di 3 anni, potenzialmente prorogabili; tale opzione è consentita per merci relative a “campioni, per studio, per visionatura, per esperimento, per collaudo, per tentarne la vendita, per manifestazioni culturali, fieristiche, artistiche, sportive, tecniche, scientifiche, per turismo, per spettacoli, esclusi quelli cinematografici, per pascolo, per riproduzione nonché per altre similari esigenze”. L’utilizzo del regime è limitato esclusivamente alle casistiche menzionate.
Il regime di temporanea importazione viene invece limitato a veicoli, navi e aeromobili.
- Revisione delle sanzioni doganali: con il nuovo Testo unico avviene la riorganizzazione dell’impianto sanzionatorio relativo alle violazioni in ambito doganale. Di seguito si riportano le sanzioni principali.
Le sanzioni vengono suddivise in sanzioni di natura penale e le sanzioni di natura amministrativa.
La nuova disciplina individua inoltre due principali tipologie di contrabbando:
- Contrabbando per omessa dichiarazione: comprende tutte le fattispecie di omessa dichiarazione doganale e punisce l’introduzione, la circolazione e la sottrazione alla vigilanza doganale di merci non unionali o la fuoriuscita di merci unionali dal territorio doganale.
- Contrabbando per dichiarazione infedele: sanziona chiunque dichiari qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l’applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all’accertato.
Importante novità è inerente al fatto che il discrimine fra illecito penale e amministrativo viene individuato tramite un criterio oggettivo, relativo all’ammontare dei diritti dovuti. Tale soglia è stata individuata in Euro 10.000 di diritti di confine dovuti, distintamente considerati; dato questo aspetto, indipendentemente dalla valutazione della presenza o meno dell’elemento soggettivo del dolo, possono sussistere i seguenti scenari:
- a fronte di una condotta in cui i diritti di confine dovuti, distintamente considerati, sono inferiori a 10.000 euro, in assenza di aggravanti (articolo 88 del D.LGS), la violazione sarà considerata di natura meramente amministrativa, con la conseguente immediata irrogazione da parte dell'Agenzia delle Dogane di sanzioni comprese tra il 100 e 200% dei diritti di confine, relative all'articolo 96 comma 1. Le suddette sanzioni sono ridotte, ai sensi dell'articolo 96 comma 14, qualora l'autorità giudiziaria non ravvisi una condotta dolosa, con la sanzione amministrativa dall'80% al 150% dei diritti di confine dovuti e comunque in misura non inferiore da euro 500".
- se il valore dei diritti è superiore alla sopradetta soglia, anche di un solo euro, trova invece applicazione la sanzione penale, salvo diversa valutazione dell’Autorità giudiziaria, in assenza di circostanze aggravanti, la sanzione prevista è quella relativa all’articolo 96 comma1 del D. LGS: “È punito con la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, e comunque in misura non inferiore a euro 2.000, e, per le violazioni di cui all’articolo 79 (infedele dichiarazione), in misura non inferiore a euro 1.000”.
Si segnala che, in caso di superamento della soglia di Euro 10.000 di uno dei diritti di confine e/o in presenza di una delle circostanze aggravanti dell’articolo 88, i funzionari verificatori devono sempre procedere all’invio della notizia di reato alla competente Autorità giudiziaria a fronte delle violazioni in questione.
Per una panoramica completa del nuovo impianto sanzionatorio e di tutte le novità introdotte è consigliato prendere visione della circolare 20/2024, rilasciata dall’Agenzia delle Dogane in data 4 ottobre 2024.
Lo Studio rimane a disposizione per approfondimenti in materia.