In data 15 Maggio, con la pubblicazione dell’avviso nel Federal Register statunitense, l’Amministrazione USA ha ufficializzato l’entrata in vigore dell’Ordine Esecutivo 14289: il provvedimento stabilisce una gerarchia vincolante per l’applicazione dei dazi aggiuntivi, in uno scenario in cui un codice doganale è soggetto a più misure restrittive. Nel testo ufficiale viene specificato che l’Ordine Esecutivo sarà applicato con effetto retroattivo a partire dal 4 Marzo 2025.
Di seguito si riporta, l’ordine di applicazione di alcuni provvedimenti che sono stati emanati nelle scorse settimane; per effettuare l’analisi corretta è necessario attenzionare le misure partendo dalla prima e, nel caso in cui il bene di interesse non dovesse rientrare in una delle misure indicate, passare alla successiva, fino all’analisi completa delle casistiche numerate sotto riportate.
Qualora il bene di interesse non dovesse rientrare in nessuna misure indicate, le tre tipologie di dazio supplementare non troverebbero applicazione per tale prodotto.
Di seguito le tre tipologie di dazi coinvolte dal provvedimento:
- La prima misura a prevalere sulle successive è la sez. 232 che riguarda il settore dell’automotive (automobili e parti di automobili).
- Il secondo gruppo è inerente alle misure restrittive emanate dal Presidente Trump per il controllo dei mercati transfrontalieri, IEEPA Canada e IEEPA Messico.
- Il terzo gruppo è relativo ai beni associati alle Proclamations n.10895 e n. 10896, che riguardano le importazioni di prodotti di acciaio e alluminio e loro derivati.
Ad azione completiva di quanto sopra elencato, la Casa Bianca rende noto che la cumulabilità daziaria rimane comunque applicabile per ogni altra misura già emanata (la Section 301 del Trade Act del 1974, le misure tariffarie previste ai sensi dell’E.O. 14195 verso la Repubblica popolare cinese e i dazi antidumping e i dazi compensativi applicabili al bene).
Lo Studio rimane a disposizione per approfondimenti in materia