In data 14 novembre, l’Amministrazione Trump ha emanato un nuovo Ordine Esecutivo che modica l’Allegato II sui beni esenti all’imposizione dai dazi reciproci, indipendentemente dall’origine della merce. Le misure entreranno in vigore per le merci immesse per il consumo o ritirate dal magazzino dalla mezzanotte del 13 novembre (orario costa orientale).
Le codifiche doganali richiamate nell’Allegato di questo Ordine Esecutivo sono 237, riguarda per lo più prodotti agricoli, per i quali la produzione statunitense non riesce a “soddisfare il fabbisogno interno”:
- Prodotti comuni: succhi di frutta (arancia, ananas), tè verde, banane, pinoli, anacardi, cacao, spezie, fagioli, noci, arance, avocado, noci di cocco, germogli di bambù, capperi;
- Prodotti esotici o tropicali: mango, papaya, kiwi, baccelli di vaniglia, cannella, curry, mate, cuori di palma.
L’amministrazione statunitense, tramite le parole del rappresentante per il Commercio Jamieson Greer, ha altresì confermato il raggiungimento dell’accordo con il governo svizzero volto a ridurre la tariffa reciproca dal 39% al 15%, come già avvenuto per Unione Europea e per il Giappone.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali approfondimenti in materia.