Nella causa C-107/22 la Corte UE si è espressa in merito alla regola generale 2, lettera a), per l’interpretazione della nomenclatura combinata relativa alla classificazione doganale della merce.
Tale regola prevede, da un lato, che “qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito” e, dall’altro, che tale riferimento “comprende anche l’oggetto completo o finito, o da considerare come tale in forza delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato”.
La casistica portata all’attenzione della Corte riguarda l’importazione di merci smontate, avvenuta in un medesimo giorno e presso lo stesso ufficio doganale ma con dichiarazioni doganali diverse, ossia destinate a due imprese differenti (sebbene collegate in quanto facenti parte del medesimo gruppo).
Tali componenti erano considerabili complementari e, una volta immessi in libera pratica, destinati ad essere assemblati per formare un apparecchio di ricezione satellitare completo.
La Corte ha sottolineato come, anche se è richiesta una presentazione simultanea di tali elementi ai fini del loro sdoganamento, affinché essi siano considerati come costituenti un “oggetto presentato smontato o non montato”, né dal testo della regola generale 2, lettera a), per l’interpretazione della NC, né dalla nota esplicativa della stessa regola, risulta tuttavia che detti elementi costitutivi debbano essere oggetto di un’unica dichiarazione presso l'Ufficio doganale di riferimento.
In conclusione, la Corte si è espressa nel senso che, ai sensi della regola citata, i componenti oggetto della spedizione debbano essere ricondotti a un’unica voce doganale relativa all’apparecchio montato, a prescindere dal fatto che siano state presentate due diverse dichiarazioni doganali di importazione.