La Corte di Cassazione, con ordinanza 18144 depositata in data 26/06/2023, ha sancito che, in caso di errato pagamento dell’IVA nel momento dell’importazione, la responsabilità ricade esclusivamente sull’importatore e non anche sul suo rappresentante indiretto in Dogana.
Si ricorda che, sulla base di quanto previsto dal Codice civile, esistono due tipi di rappresentanza:
- Diretta, nella quale il rappresentante agisce in nome e per conto terzi;
- Indiretta, dove il rappresentante agisce in nome proprio e per conto altrui
La decisione in parola, che verte su una casistica di importazione di tubi dichiarati sotto una voce doganale rettificata dall’Ufficio doganale a seguito di una verifica sul campo, va ad aggiungersi ad ulteriori sentenze del medesimo orientamento emesse negli ultimi anni, confermando l’esclusione della responsabilità dei rappresentati doganali indiretti per quanto riguarda l’IVA: la Corte Suprema conferma infatti che l’IVA all’importazione (a differenza dei dazi) non fa parte delle obbligazioni doganali e che il suo mancato pagamento, e relative sanzioni, siano da imputare esclusivamente all’importatore.
Nello specifico, l’ordinanza definitiva, citando la sentenza n. 23526 di luglio 2022, definisce e conferma che l’IVA all’importazione “non fa parte dell’obbligazione doganale definita dall’art. 5 del Regolamento UE del 9 ottobre 2013, n. 952 (istitutivo del codice doganale dell’Unione) e, pertanto, del suo mancato pagamento risponde unicamente l’importatore e non anche il suo rappresentante indiretto, in assenza di specifiche ed inequivoche disposizioni nazionali che ne prevedano la responsabilità solidale”.
Lo studio resta a disposizione per ulteriore approfondimento in materia.