Il Cad, Cash against documents consiste in una forma di pagamento in base alla quale il venditore conferisce alla propria banca mandato di incassare l’importo della fornitura dal compratore contro consegna di documenti commerciali quali, ad esempio, le fatture, i documenti di trasporto, i documenti rappresentativi della merce, le liste di imballo, i certificati e quant’altro.
Per assolvere il mandato, la banca del venditore trasmette i documenti ad una banca (dove ha sede il compratore), che si occupa dell’incasso o dell’accettazione.
Questa forma di regolamento, dove i documenti viaggiano separatamente dalla merce (solitamente tramite il circuito bancario), trova una sua applicazione soprattutto nelle forniture cui il trasporto viene effettuato via mare in quanto il documento relativo, la Polizza di carico, conosciuta con il termine inglese di Bill of Lading, è rappresentativo della merce, non permettendone il ritiro senza la sua materiale presentazione al ricevitore della merce stessa.
Contrariamente a quanto si suppone, questa forma di pagamento presenta, molti pesanti rischi circa l’incasso del credito, in quanto la banca a cui l’esportatore/ordinante affida la trasmissione dei documenti alla banca estera, indicatagli dal compratore, si limita all’esecuzione di un “mandato” di incasso nel rispetto delle istruzioni ricevute dallo stesso venditore ordinante.
La banca estera che riceve i documenti con le istruzioni di curarne l’incasso, non si assume, pertanto, alcuna responsabilità circa il buon esito dell’operazione né tantomeno alcun impegno a pagare limitandosi ad operare soltanto in base alle istruzioni contenute nelle disposizioni di incasso ed in conformità alle Norme uniformi che disciplinano la materia (le NUI pubbl. 522 della Camera di Commercio Internazionale di Parigi).
È errata, pertanto, la convinzione degli esportatori che ritengono che il pagamento possa considerarsi sufficientemente sicuro in quanto, senza i documenti originali non potrà ritirare la merce. Spesse volte accade che l’importatore riesca a ritirare la merce anche senza i documenti originali e, in particolare, senza l’originale della Bill of lading (Polizza di carico) che, invece, rimangono impagati presso la banca incaricata di curarne l’incasso.
Conclusioni
L'incasso documentario, come si può ben arguire da quanto sopra esposto, non costituisce per l’esportatore una forma sicura di pagamento. Se ne consiglia, pertanto, un suo utilizzo solo nei casi in cui i problemi sotto elencati, che dovranno essere stati preventivamente valutati, siano stati considerati in modo positivo dall'esportatore:
a. il rischio paese: è necessario che non esistano i rischi legati alla situazione politica o economica nel Paese del compratore;
b. l'affidabilità del cliente: l'incasso documentario comporta una tutela ridotta per il venditore e, pertanto, la correttezza e la solvibilità del compratore deve essere già stata verificata in passato;
c. la fungibilità del bene: è consigliabile limitare l'uso dell'incasso documentario alle forniture che hanno per oggetto beni che possono essere venduti ad altri nel caso in cui l'acquirente originario non paghi;
d. i vincoli all'importazione nel Paese di destino: bisogna avere la certezza di poter ottenere tutte le licenze necessarie per introdurre la merce nel Paese dell'acquirente;
e. il valore economico della merce non deve risultare rilevante;
f. il termine di consegna della merce (l’Incoterms®) deve permettere il controllo e la gestione del trasporto, evitando di adattare la regola Ex works. Sicuramente non va adottata tale forma di pagamento se l’oggetto della fornitura riguarda merce customizzata.