LE NUOVE NORME EUROPEE SULLA RESPONSABILITA' PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO

15 Gennaio 2025

Pubblicata il 18 novembre 2024 sulla Gazzetta dell’Unione Europea la Direttiva 2024/2853, che modifica e sostituisce la Direttiva 85/374/CEE sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi.

I punti chiave della nuova normativa.

Estensione della definizione di "prodotto"
La definizione di prodotto è ampliata per includere non solo beni materiali, ma anche software, file per la fabbricazione digitale e altre risorse come l'elettricità e le materie prime.

Prodotto difettoso
Un prodotto è considerato difettoso se non offre la sicurezza che un consumatore può legittimamente attendersi, oppure quella prevista dalla normativa nazionale o dell'Unione Europea. Nella valutazione della difettosità, si prendono in considerazione vari fattori, come l'uso ragionevole del prodotto e le specifiche esigenze del gruppo di utenti destinatari (Art. 7).

Tipologie di danno risarcibile

Il diritto al risarcimento si applica solo ai danni seguenti:

-Morte o lesioni personali, inclusi i danni psicologici.

-Danneggiamento o distruzione di beni, con alcune eccezioni: il prodotto difettoso stesso, i prodotti danneggiati da componenti difettosi integrati dal fabbricante, e i beni usati esclusivamente a fini professionali.

-Distruzione o corruzione di dati non usati per fini professionali.

Prodotti fabbricati fuori dall'UE
Per garantire il risarcimento dei danni da prodotti fabbricati fuori dall'Unione Europea, l'impresa che importa il prodotto o il rappresentante UE del produttore estero sarà responsabile dei danni causati dal prodotto difettoso.

Le novità in tema di onere della prova.

In caso di difficoltà eccessive per dimostrare la difettosità del prodotto o il nesso causale tra il difetto e il danno, il giudice può decidere che il ricorrente sia tenuto a dimostrare solo la probabilità che il prodotto sia difettoso o che la sua difettosità sia una probabile causa del danno. Si presume l’esistenza del nesso di causalità tra il carattere difettoso del prodotto e il danno, nel caso in cui sia stato provato che il prodotto è difettoso e che la natura del danno cagionato è compatibile con il difetto in questione (art. 10)

Le tempistiche.

Gli Stati membri dovranno conformarsi alla direttiva entro il 9 dicembre 2026.

Conclusioni

Le nuove norme sulla responsabilità tengono conto del fatto che oggi molti prodotti hanno caratteristiche digitali e che l’economia sta diventando sempre più circolare. La novità tutelerà maggiormente i consumatori favorendo l’adozione di tecnologie innovative e fornendo allo stesso tempo certezza giuridica e condizioni eque per i produttori.

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Avvocato presso Ceccarelli & Silvestri Boutique Law Firm
Avvocato specializzato in contrattualistica nazionale e internazionale, consulenza alle imprese in ambito di commercio internazionale e mobilità dei lavoratori. Svolge attività di formazione presso le associazioni di categoria (Confindustria, etc.) e presso le aziende. Cultore della materia per le cattedre di diritto internazionale e diritto dell’unione europea presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. Rappresentante per l’Italia del network internazionale ICG – International Consulting Group. È nel panel di esperti all’internazionalizzazione di Unioncamere Lombardia.
 
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