ORIGINE NON PREFERENZIALE DELLA MERCE: LA LAVORAZIONE SOSTANZIALE E OPERAZIONI INSUFFICIENTI

13 Maggio 2024

L'origine non preferenziale della merce (Made in) costituisce un tema cruciale nell’ambito del commercio estero, poiché comporta potenziali implicazioni in numerosi aspetti relativi alla materia doganale (ad esempio contingenti, divieti, dazi antidumping) ma anche in altri associati all’ambito comunitario (ad esempio la compilazione dei modelli Intrastat).

Tra i numerosi criteri che costituiscono la base normativa dell’origine non preferenziale, un ruolo centrale è assunto dalla cosiddetta “lavorazione sostanziale”.

Gli articoli 31 e 32 del Regolamento Delegato (UE) 2015/2446, in attuazione dell’art. 60 del CDU rispettivamente nei paragrafi 1 e 2, stabiliscono quelli che sono i criteri di riferimento per definire l’origine non preferenziale. Nel dettaglio, il secondo paragrafo dell’articolo 60 tratta lo scenario in cui nella lavorazione contribuiscono due o più Paesi, stabilendo che “le merci sono considerate originarie del Paese o territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo.” Inoltre è richiesto che tale lavorazione si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione. 

Per definire una lavorazione come “sostanziale” ed attribuire l’origine non preferenziale della merce è opportuno fare riferimento alle “regole di lista”. Tuttavia occorre specificare che, ai fini dell’ottenimento dell’origine non preferenziale, oltre ad una lavorazione sostanziale, deve essere effettuata una lavorazione superiore a quelle ritenute “insufficienti a conferire l’origine”.

Tali attività vengono definite “insufficienti” in quanto il loro svolgimento, senza effettuare ulteriori operazioni, non è considerato sostanziale al conferimento dell’origine della merce. Ad esempio, operazioni quali il confezionamento di un prodotto o la sola etichettatura dello stesso, non possono risultare determinanti per il soddisfacimento di una regola di origine non preferenziale della merce.

Un elenco non esaustivo di operazioni considerate “minime” è riportato nell’art. 34 del Regolamento Delegato (UE) 2015/2446:

  1. Le manipolazioni    destinate    ad    assicurare    la conservazione in buone condizioni dei prodotti durante il   loro   trasporto   e   magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni analoghe) o operazioni volte a facilitare la spedizione o il trasporto;
  2. Le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura o cernita, selezione, classificazione, assortimento, lavatura, riduzione in pezzi;
  3. I cambi d’imballaggio e le divisioni e riunioni di partite, le semplici operazioni di riempimento di bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
  4. La presentazione delle merci in serie o insiemi o la loro messa in vendita;
  5. L’apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi;
  6. La semplice riunione di parti di prodotti allo scopo di formare un prodotto completo;
  7. Lo smontaggio o il cambiamento di uso;
  8. Il cumulo di due o più operazioni tra quelle di cui alle lettere da a) a g).

 

In considerazione di quanto sopra riportato è sempre consigliabile valutare con attenzione gli scenari in cui un operatore economico, seppur rispettando una regola di lista, effettua una lavorazione che potrebbe risultare insufficiente all’attribuzione dell’origine. Tale lavorazione risulterebbe ininfluente ai fini dell’origine e potrebbe comportare lo status di Made in Italy.

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Iscritto all'albo dei Doganalisti. Consulente di Unione Parmense degli Industriali, FIASA, Confindustria Alto Milanese, Confindustria Romagna, NIBI e Unioncamere Lombardia. Consulente anche di numerose Associazioni Confindustriali di Categoria come ANCMA, ACIMAC, UCIMA e AMAPLAST. Siede al tavolo degli esperti di legislazione doganale di Confindustria a Roma.
 
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