Con la Circolare n. 3/2025, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha chiarito l’applicazione delle sanzioni introdotte dal Decreto Legislativo 141/2024, che apporta importanti modifiche alla normativa doganale nazionale. Al centro del dibattito vi è la questione dell’irretroattività delle nuove sanzioni, più favorevoli rispetto al passato, ma applicabili solo ai casi successivi all'entrata in vigore della norma.
Secondo l’interpretazione dell’Agenzia, confermata da una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 1274/2025), il principio del favor rei – che impone l’applicazione della sanzione più lieve in caso di norme introdotte successivamente – per tali scenari non trova applicazione. La Cassazione ha infatti stabilito che le nuove disposizioni, sebbene più favorevoli ai contribuenti, fanno parte di una riforma complessiva del sistema sanzionatorio, che richiede un periodo di transizione per la sua attuazione.
Di conseguenza, per le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. 141/2024, continueranno ad applicarsi le precedenti sanzioni, previste dal Testo Unico sulle Accise (D. Lgs. 504/95) e dal Testo Unico delle Leggi Doganali (D.P.R. 43/1973). L’Agenzia ha inoltre disposto che le Direzioni Territoriali vigilino sull'uniforme applicazione della norma e segnalino eventuali difficoltà operative.
Questa decisione potrebbe avere un impatto significativo per molte imprese e contribuenti, che speravano in una riduzione retroattiva delle sanzioni. Tuttavia, la Cassazione ha ribadito che la riforma, volta a riequilibrare il rapporto tra Fisco e contribuenti, non prevede applicazioni retroattive per le sanzioni più miti.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriori chiarimenti in materia.