Nella causa C-107/22 la Corte UE si è espressa in merito alla regola generale 2, lettera a), per l’interpretazione della nomenclatura combinata relativa alla classificazione doganale della merce.
Tale regola prevede, da un lato, che “qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito” e, dall’altro, che tale riferimento “comprende anche l’oggetto completo o finito, o da considerare come tale in forza delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato”.